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Gare: illegittimo il differimento all’accesso per la documentazione amministrativa


La stazione appaltante, una volta conclusa la fase delle ammissioni e delle esclusioni, deve consentire all’operatore economico l’accesso alla documentazione amministrativa e ai verbali di gara senza attendere la conclusione della procedura con l’individuazione dell’aggiudicatario definitivo. Trattasi, infatti, di atti che, non potendo affatto minare gli equilibri concorrenziali e la correttezza dell’andamento del procedimento, non giustificano il differimento.

Il differimento fino all’aggiudicazione, previsto dall’articolo 53, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, deve essere limitato alle sole buste della proposta che contengono le offerte tecniche ed economiche.

Questo il principio ribadito dal Tar Veneto con l’ordinanza n. 512 del 26 maggio 2017.

L’articolo 53 del d.lgs. 50/2016 contiene una serie di prescrizioni specifiche in materia di procedure di aggiudicazione.

In particolare tale disposizione sancisce che, in relazione alle offerte, il diritto di accesso è differito fino all’aggiudicazione.

Il differimento, come ribadito dai giudici amministrativi, si riferisce solamente al contenuto delle offerte tecnico-economiche.

Pertanto, nella fase di aggiudicazione provvisoria (recte: proposta di aggiudicazione, ex artt. 32 e 33 del d.lgs n. 50/2016), deve essere consentito l’accesso alla documentazione amministrativa contenuta normalmente nella busta A e che costituisce una fase prodromica alla valutazione vera e propria dell’offerta presentata in sede di gara, funzionale all’individuazione del migliore offerente al quale aggiudicare l’appalto.

Ciò soprattutto alla luce della nuova normativa in materia di contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 che impone, come noto, l’impugnazione immediata delle ammissioni e delle esclusioni dalla gara, pena l’inammissibilità dell’azione (in tal senso Tar Lazio, sent. n. 3971/2017).

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