Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Appalti: il termine assegnato per il soccorso istruttorio è da ritenersi perentorio


Il termine assegnato dalla stazione appaltante ai fini delle integrazioni documentali nell’ambito del sub-procedimento del soccorso istruttorio, ex articolo 83 del d.lgs. 50/2016, deve essere considerato perentorio e, dunque, non è derogabile.

Ne consegue che l’integrazione inviata oltre il termine assegnato in fase di soccorso istruttorio, in quanto tardiva, non può che comportare l’esclusione del concorrente, indipendentemente dall’entità del ritardo.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 1539 del 27 novembre 2018.

Nel caso di specie l’operatore economico aveva trasmesso quanto richiesto in sede di soccorso istruttorio a termine scaduto, con un’ora e mezza di ritardo rispetto al termine assegnato dalla stazione appaltante.

I giudici amministrativi hanno ritenuto legittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante, in quanto necessaria conseguenza prevista dall’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 secondo cui “In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”.

Il termine accordato dalla stazione appaltante, come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, non ammette rimedi e non è derogabile mediante la concessione dell’errore scusabile (Cons. St., AP, sent. 30 luglio 2014, n. 16).

Ogni dilazione ulteriore rispetto a quella consentita dalla legge contrasterebbe con la necessità di un celere svolgimento della procedura di affidamento, che sarebbe irrimediabilmente soggetta all’inerzia dei concorrenti.

Una diversa conclusione, inoltre, determinerebbe la violazione della par condicio dei concorrenti, andando a premiare il comportamento di chi negligentemente abbia omesso di allegare la documentazione richiesta, anche a seguito di soccorso istruttorio, a scapito di quegli operatori, che, invece, hanno presentato una documentazione ab origine completa e regolare o che si sono immediatamente conformati alle richieste della Stazione Appaltante (Cons. Stato, sentenza n. 1803/2016).

Secondo giurisprudenza consolidata, dunque, il termine assegnato dalla stazione appaltante per consentire al concorrente di regolarizzare la documentazione presentata in gara è di natura perentoria ed è legittimo anche se inferiore a quello massimo di 10 giorni indicato dalla legge, purché in ogni caso risulti rispettoso dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza che presidiano l’attuazione del principio di massima partecipazione alle procedure di gara.

Sul punto si ricorda che:

  • il Tar Lazio, con la sentenza n. 3572 del 30 marzo 2018, ha ritenuto congruo e ragionevole l’assegnazione di un termine di 7 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste, posto che l’articolo 83 del d.lgs. 50/2016 prevede la concedibilità di un termine per la regolarizzazione “fino a 10 giorni”, così contemplando evidentemente l’eventuale assegnazione di un termine diverso e (ovviamente) inferiore;
  • il Tar Campania, con la sentenza n. 3067 dell’8 maggio 2018 ha ritenuto manifestamente irragionevole e contrastante con il fondamentale principio di massima partecipazione l’assegnazione di un termine di 5 giorni (di cui 2 erano giorni festivi), peraltro non previsto dal disciplinare di gara, né giustificato da particolari emergenze.

Si segnala il seminario di studi “Appalti sotto soglia: la corretta gestione della procedura di gara”in programma a Firenze il 18 gennaio p.v.


Richiedi informazioni