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Appalti: è possibile ridurre il termine per il soccorso istruttorio?


Se non previsto dal disciplinare di gara, né giustificato da particolari emergenze, la stazione appaltante non può ridurre in modo significativo e gravoso lo spazio di tempo concesso all’operatore economico per produrre la documentazione integrativa oggetto di soccorso istruttorio.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 3067 dell’8 maggio 2018.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva escluso un concorrente ritenendo tardiva la produzione dei documenti richiesti con il procedimento di soccorso istruttorio, per il quale era stato assegnato un termine di 5 giorni (termine inferiore a quello massimo di dieci giorni previsto dall’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e non previsto dal disciplinare di gara).

Come evidenziato dai giudici amministrativi la stazione appaltante può procedere ad una riduzione dei giorni concessi all’operatore economico per sanare le eventuali irregolarità rispetto ai canonici dieci giorni stabili dalla legge.

Tale facoltà, tuttavia, in ossequio ai principi di trasparenza, par condicio e favor partecipationis, dovrebbe essere esercitata in sede di lex specialis così cristallizzando per tutti i concorrenti il termine de quo (ed evitando possibili arbitri a seconda del concorrente nei cui confronti si esercita il potere di soccorso istruttorio).

Di conseguenza, se il disciplinare è silente sul punto e non sussiste alcuna reale e concreta motivazione, deve ritenersi illegittima, in quanto totalmente arbitraria, illogica ed irragionevole, la riduzione del termine da dieci a cinque giorni per la produzione della documentazione integrativa richiesta con il procedimento di soccorso istruttorio.


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