Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Gara telematica: niente riapertura dei termini se l’errore è imputabile all’operatore economico


In una gara telematica, nel caso in cui l’omessa trasmissione dell’offerta sia ascrivibile ad un errore dell’operatore economico, la riapertura dei termini risulta illegittima e non rispettosa della par condicio competitorum.

Questo il principio espresso dal Tar Calabria, Catanzaro, con la sentenza n. 1877 del 5 novembre 2018.

Nel caso di specie un operatore non era riuscito, entro il termine di scadenza, a inoltrare definitivamente la propria offerta.

Il RUP aveva rigettato l’istanza di riapertura dei termini per la presentazione dell’offerta in quanto l’omesso invio dell’offerta non era imputabile né alla piattaforma telematica né alla mancanza di supporto dell’Help Desk ma al medesimo partecipante, il quale aveva erroneamente eseguito un passaggio della procedura informatica, antecedente all’invio dell’offerta.

In particolare, una volta caricato il file firmato digitalmente, in fase di inoltro definitivo dell’offerta, l’operatore aveva selezionato il tasto “SALVA” anziché “AVANTI” e ciò aveva definitivamente impedito allo stesso di completare l’inoltro dell’offerta economica già caricata sul sistema, comportando anche una regressione della procedura alla fase inziale di scarico del file.

In ragione di ciò i giudici amministrativi hanno confermato la legittimità del diniego di rimessione in termini dell’operatore per la presentazione dell’offerta.

Ciò in quanto solo a fronte di un malfunzionamento o di una anomalia della piattaforma predisposta per l’acquisizione delle offerte di gara la stazione appaltante è tenuta a dare la possibilità all’operatore economico di presentare la propria offerta, riaprendo i termini per la presentazione delle offerte (Tar Lombardia, sentenza n. 2109/2018; Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 643/2018).

Rientra invece nella diligenza del concorrente consultare tempestivamente le guide e i manuali per l’uso della piattaforma telematica, al fine di evitare errori nella definizione della procedura di inoltro/invio dell’offerta.

 


Richiedi informazioni