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Malfunzionamento Mepa: legittima la proroga del termine di presentazione delle offerte


Nel caso in cui, a ridosso della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, si verifichi un malfunzionamento della Piattaforma telematica ME.PA., la stazione appaltante può legittimamente procedere alla riapertura del termine, anche se successiva alla scadenza di quello originariamente previsto.

Questo il principio espresso dal Tar Puglia, Lecce, con la sentenza n. 643 del 13 aprile 2018.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura di gara, ex articolo 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.).

A causa di rallentamenti nella navigazione sul portale e malfunzionamenti nell’area delle negoziazioni (segnalati da un concorrente e comprovati da un comunicato della Consip S.p.a.), la stazione appaltante aveva prorogato il termine di presentazione delle offerte successivamente alla sua scadenza.

I giudici amministrativi hanno ritenuto corretto l’operato dell’amministrazione.

L’articolo 79, comma 5 bis, del d.lgs. 50/2016 prevede che “Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l’indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all’AGI ai fini dell’applicazione dell’articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale”.

La finalità di tale disposizione è quello di consentire di rimediare a eventuali malfunzionamenti delle piattaforme informatiche, onde evitare che circostanze estrinseche possano riflettentisi, nei procedimenti di gara, in termini negativi sul principio di massima partecipazione e di par condicio dei concorrenti.

Secondo i giudici amministrativi tale norma consente all’amministrazione non solo di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete in corso di gara, ma anche di riaprire i termini per la presentazione delle offerte se tale situazione interviene alla fine della gara (Consiglio di Stato, sent. n. 4135/2017).

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