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Gare: il malfunzionamento della piattaforma telematica non può andare a danno dell’offerente


A fronte di un malfunzionamento del sistema telematico di gestione della gara, la stazione appaltante deve dare la possibilità all’operatore economico di presentare la propria offerta, riaprendo i termini per la presentazione delle offerte, di modo da garantire la par condicio competitorum.

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia con la sentenza n. 2109 del 19 settembre 2018.

Nel caso di specie l’operatore economico aveva evidenziato alla stazione appaltante i problemi di malfunzionamento del sistema riscontrati in fase di caricamento dell’offerta, richiedendo inutilmente di essere riammesso alla gara.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, nella logica di leale collaborazione che informa i rapporti tra amministrazione e amministrato, il concorrente deve farsi parte diligente nel presentare correttamente e tempestivamente la propria offerta, e la stazione appaltante deve mettere l’operatore economico in condizione di partecipare alla gara.

Se è vero che rientra nella diligenza del concorrente avviare le procedure di caricamento a sistema dell’offerta con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di minimizzare i rischi di un malfunzionamento della piattaforma, è altrettanto evidente come la valutazione di “congruità” presenti, almeno di norma, un grado di insuperabile indeterminatezza (Tar Puglia, Lecce, sent. n. 643/2018; Consiglio di Stato, sent. n. 4135/2017).

Pertanto, a fronte di un malfunzionamento del sistema telematico di gestione della gara, deve essere data la possibilità all’operatore economico di presentare la propria offerta di modo da garantire la par condicio competitorum.


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