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Sopralluogo obbligatorio: legittimo anticiparlo alla fase della manifestazione di interesse?


Non è legittima la scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio quale tassativa condizione da soddisfare già nella fase preliminare della manifestazione di interesse nelle procedure negoziate, ai fini dell’invito alla procedura di gara.

Ciò in quanto il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle offerte) determina, in violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, un  significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo  organizzativo e finanziario, alla competizione per l’affidamento degli appalti  pubblici, considerata peraltro la possibilità che gli operatori economici non ricevano l’invito o decidano comunque di non presentare offerta.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac in un comunicato pubblicato il 27 luglio 2018.

Si evidenzia, tuttavia, la diversa interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, al contrario, la scelta della stazione appaltante di anticipare l’adempimento dell’obbligo del sopralluogo dalla fase della gara in senso stretto a quella precedente della selezione dei concorrenti da invitare espletata attraverso l’avviso di indagine di mercato non è di per sé irragionevole, irrazionale, arbitraria o illogica e non arreca alcun vulnus ai principi propri dell’evidenza pubblica, non costituendo di per sé un ostacolo alla par condicio o alla concorrenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 4597/2018; Tar Basilicata, sentenza n. 439/2017).

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