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Gare: l’obbligo di sopralluogo assistito vale anche per il gestore uscente del servizio


L’operatore economico uscente non può esimersi dall’effettuare il sopralluogo obbligatorio assistito, richiesto dalla lex specialis a pena di esclusione.

In virtù del fondamentale principio della par condicio in tutti i procedimenti di evidenza pubblica, infatti, le regole stabilite dalla lex specialis di gara devono essere applicate a tutti i concorrenti, non potendo ricevere un trattamento privilegiato e/o differenziato il gestore uscente del servizio.

Questo il principio espresso dal Tar Basilicata con la sentenza n. 439 del 7 giugno 2017.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva avviato un’indagine di mercato, al fine di individuare gli operatori economici, da invitare alla successiva procedura negoziata, per l’affidamento della concessione triennale della gestione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale.

Nello specifico, l’avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito prevedeva l’obbligo, per essere ammessi alla successiva procedura negoziata, di effettuare, a pena di esclusione, il sopralluogo assistito in sito.

Il gestore uscente del servizio non era stato ammesso alla procedura negoziata, in quanto non aveva allegato alla domanda di partecipazione l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, la stazione appaltante può inserire nella lex specialis di gara l’obbligo di presa visione e sopralluogo in tutte le tipologie di pubblici appalti e perciò anche negli appalti di servizi e/o nelle concessioni di servizi e non solo negli appalti e nelle concessioni di lavori pubblici (come il previgente articolo 106 del d.p.r. 207/2010).

Ciò in quanto l’articolo 79, comma 2, del d.lgs. 50/2016, nel disciplinare i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, prevede espressamente un prolungamento del termine dell’offerta nel caso in cui “le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati”.

Secondo i magistrati contabili “non risulta irragionevole anche la scelta della stazione appaltante di aver anticipato l’obbligo del sopralluogo alla fase dell’indagine di mercato, in quanto in tal modo la successiva procedura negoziata sarebbe stata più veloce”.

Va anche precisato che la giurisprudenza ha sempre tenuto distinti la dichiarazione di sopralluogo a cura del partecipante alla gara ed il verbale di sopralluogo, redatto dalla stazione appaltante, statuendo la legittimità sia dei bandi, che prevedono l’obbligo della sola dichiarazione, sia le lex specialis di gara, che contemplano soltanto il verbale di sopralluogo o entrambi.

Se sei interessato ad un aggiornamento teorico-applicativo sul nuovo Codice (d.lgs. 50/2016), alla luce del successivo decreto correttivo e delle linee guida Anac, contattaci

 


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