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Piemonte, del. n. 80 – Conferenza dei capigruppo: non spetta il gettone di presenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere i gettoni di presenza ai Presidenti dei Gruppi consiliari che partecipano alla Conferenza dei capigruppo qualora la stessa venga convocata esclusivamente per la revisione dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e, pertanto, con funzioni assimilabili a quelle delle commissioni consiliari permanenti.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 80/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 luglio, hanno ribadito che la Conferenza dei capigruppo non può ritenersi qualificabile come “commissione” poiché, come evidenziato con apposito parere del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per le Autonomie del 9/12/2009, “la Conferenza dei capigruppo, avendo competenza in materia di programmazione dei lavori del Consiglio e di ordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari, non può essere equiparata a queste, che svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta direttamente finalizzate alla preparazione dell’attività del Consiglio”.

Pertanto, la partecipazione alla Conferenza capigruppo non dà diritto alla percezione del gettone di presenza (Corte dei Conti, sez. Puglia, del. n. 76/2018 e n. 24/2017; Sez. Umbria, del. n. 113/2017; Sez. Toscana, del. n. 362/2009).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 80 -18


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