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Puglia, del. n. 76 – Conferenza dei capigruppo: niente gettone di presenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere gettoni di presenza ai Presidenti dei Gruppi consiliari per le sedute dedicate esclusivamente alla revisione dello statuto comunale.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 76/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 maggio, hanno ricordato che gli articoli 82 e 83 del Tuel contengono le regole generali inerenti il riconoscimento e la corresponsione della indennità collegata alla funzione svolta dagli amministratori.

L’articolo 82, comma 2, del Tuel prevede che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni”.

Tale disposizione deve essere letta unitamente al dettato dell’art. 83, comma 2, del Tuel, che, sotto la rubrica “divieto di cumulo”, dispone che gli amministratori locali “non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche”.

La Conferenza dei capigruppo non può ritenersi qualificabile come “commissione”.

Pertanto, la partecipazione dei consiglieri comunali alla Conferenza capigruppo non dà diritto alla percezione del gettone di presenza di cui all’articolo 82, comma 2, del Tuel (Corte dei Conti, sez. Puglia, del. n. 24/2017; Sez. Toscana, del. n. 362/2009).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 76 -18


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