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Gettone di presenza: non è dovuto alla conferenza dei capigruppo


Corte dei conti, Sez. Controllo Toscana, Del. n. 362/09
di Chiara Zaccagnini

Negli Enti Locali il gettone di presenza ai consiglieri comunali non è dovuto per gli incarichi o per la partecipazione ad incarichi strettamente connessi al mandato politico ricevuto.

Questo è quanto ha affermato la Corte dei conti Sez. controllo, a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte di un Comune, in merito all’applicabilità ai componenti della conferenza dei capigruppo delle disposizioni di cui all’art. 82, comma 2, del Tuel.

L’art. 82, comma 2, del Tuel prevede che “i consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali”.

Tale norma, sembrebbe implicitamente affermare che nella generica accezione “partecipazione a consigli e commissioni” possa essere ricompresa anche la conferenza dei capigruppo, in quanto non sussiste nessuna disposizione che escluda quest’ultima dall’attività disciplinata dall’art. 82, comma 2, del Tuel (Parere Anci 7 settembre 2009).

Secondo la Corte deiconti, occorre fare riferimento, a quanto previsto dall’art. 83, comma 2, del Tuel, il quale stabilisce che “salve le disposizioni previste per le forme associative degli Enti Locali, gli Amministratori locali di cui all’art. 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche”.

Tale norma disciplina i casi in cui il consigliere comunale sia chiamato a far parte di organi o commissioni diverse da quelle indicate nel citato art. 82, connesse all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

Secondo i Giudici contabili il principio generale contenuto nel combinato disposto degli artt. 82 e 83 del Tuel, finalizzato al conferimento del gettone di presenza ai consiglieri comunali, deve essere interpretato nel senso di non riconoscere alcun tipo di compenso aggiuntivo per quegli incarichi derivanti dalla partecipazione ad organi o commissioni diverse da quelle indicate nell’art. 82, connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche del consigliere.

Il criterio dettato dall’art. 82 del Tuel esclude la possibilità di estendere alle conferenze dei capigruppo la disciplina contenuta in tale norma, nel rispetto del principio dell’onnicomprensività degli emolumenti percepiti dai consiglieri comunali nell’ambito delle attività comprese e collegate al proprio mandato, (come confermato anche nel Parere del Ministero dell’Interno, direzione centrale per le Autonomie, del 2 settembre 2009).

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