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Piemonte, del. n. 20 – Compensi professionali avvocati interni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’assoggettamento dei compensi professionali dei legali interni ai limiti previsti per il fondo delle risorse accessorie.

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 20/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 febbraio, hanno confermato l’attuale prevalente consolidato indirizzo secondo il quale per i compensi professionali dei legali interni non possano trovare applicazione i limiti previsti dalla normativa di contabilità pubblica per la retribuzione accessoria del personale dipendente, a partire dall’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 (Sez. Liguria, del. n. 86/2013; sez. Veneto, del. n. 200/2014; sez. Toscana, del. n. 259/2014; sez. Puglia, del. n. 127/2014; sez. Friuli Venezia Giulia, del. n. 12/2015).

Tali compensi, infatti, sono finalizzati a remunerare prestazioni professionali che altrimenti l’ente dovrebbe acquisire, con maggior spesa, all’esterno (Sezioni Riunite, del. n. 51/2011).

Tale interpretazione appare peraltro avallata proprio dall’introduzione della complessiva disciplina dettata dall’articolo 9 del d.l. 90/2014, la quale a pieno titolo legittima il diritto dei legali pubblici dipendenti a percepire i compensi professionali quale quota parte della propria retribuzione, regolandone nel dettaglio i presupposti.

La normativa dettata dal comma 6 del d.l. 90/2014 prevede sia un tetto di natura oggettiva rispetto al complesso delle risorse destinabili dall’Ente alla corresponsione dei compensi de quibus (risorse che non possono superare il corrispondente importo già stanziato per l’anno 2013), sia di natura soggettiva, riferibile cioè al trattamento retributivo individuale del singolo dipendente, posto che i detti compensi possono essere corrisposti “in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo”.

Secondo il consolidato orientamento della magistratura contabile, l’assenza, per qualsiasi motivo, dello stanziamento nell’anno di riferimento (2013) non può giustificare il diniego del diritto del “professionista dipendente” al riconoscimento del trattamento accessorio previsto dalla legge (Sez. Puglia, del. n. 49/2014; sez. Liguria, del. n. 82/2015; sez. Sardegna, del. n. 118/2016).

In tal caso spetterà all’ente determinare un parametro di riferimento, ad esempio quantificando l’entità dei contenziosi pendenti nel periodo in considerazione.

Al contrario, deve escludersi che tale parametro possa essere ravvisato in quello previsto a bilancio per il 2013 per le prestazioni dei professionisti esterni.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 20 -18


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