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Friuli, deliberazione n. 12 – Regolamento per la corresponsione dei compensi ai legali interni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 9 del d.l. 90/2014 che ha assegnato alle amministrazioni un termine per l’adeguamento dei rispettivi regolamenti, in assenza del quale non sarà possibile dal 1° gennaio 2015 procedere alla corresponsione dei compensi professionali agli avvocati interni.

In particolare l’ente, in procinto di adottare l’apposito Regolamento di organizzazione, ha chiesto se:

• sia possibile prevedere la liquidazione dei compensi spettanti ai legali interni anche a sentenze depositate in data anteriore all’approvazione dell’emanando Regolamento, fatti salvi soltanto eventuali termini prescrizionali;

• nel caso di mancata costituzione nell’anno di riferimento (il 2013) dell’apposito Fondo, in difetto di quanto previsto dalla norma, sia corretto indicare per il futuro come stanziamento annuale il trattamento economico complessivo di ciascun avvocato.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 12/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 febbraio, hanno chiarito che, nonostante la corresponsione dei compensi professionali (e il correlato diritto dell’avvocato dipendente) discenda direttamente dalla fonte normativa statale (il R.D. n. 1578/1933) e dalla fonte contrattuale (per quel che qui interessa, l’art. 59 del CCRL sottoscritto l’1 agosto 2002 per gli avvocati non dirigenti e l’art. 46 del CCRL del 29 febbraio 2008 per gli avvocati con qualifica dirigenziale), l’atto normativo interno, il Regolamento, detta le concrete modalità e la misura attraverso le quali è possibile precedere alla detta corresponsione, integrando per tale via la disciplina astrattamente prevista dalle fonti sovraordinate.

Di conseguenza “pare problematico ipotizzare una liquidazione dei compensi allorché il descritto procedimento di formazione della disciplina della relativa corresponsione non sia stato ancora perfezionato dall’Ente e dunque prevedere siccome conforme alla normativa complessivamente rilevante nella materia de qua un’attribuzione di compensi riferentisi a sentenze depositate in epoca anteriore al prescritto Regolamento”.

Come è noto, l’articolo 9 del d.l. 90/2014 ha introdotto una sostanziale riforma della disciplina dei compensi professionali liquidati agli “avvocati pubblici” (includendo in tale categoria tanto gli avvocati dello Stato quanto quelli degli Enti pubblici) in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche Amministrazioni (commi 2-5).

La nuova normativa prevede che, nell’ipotesi in cui il giudice decida la compensazione integrale delle spese (comprese quelle di transazione a seguito di sentenza favorevole alle Amministrazioni pubbliche), agli Avvocati dello Stato non siano corrisposti compensi professionali.

Una ipotesi derogatoria rispetto a tale disciplina restrittiva, con correlato regime di maggior favore, è tuttavia contestualmente introdotta a beneficio degli avvocati degli Enti pubblici e dunque, per quel che qui interessa, anche delle autonomie territoriali, ai quali potranno essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti a condizione che:

• le risorse destinate dall’ente non superino il corrispondente importo già stanziato nel 2013;

• a ciascun avvocato sia corrisposto una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

In ogni caso, e in aggiunta ai descritti vincoli e, dunque, anche nel caso di mancata costituzione nell’anno di riferimento (il 2013) dell’apposito Fondo, rimangono fermi i vincoli di sistema, di carattere finanziario, che si trovano esplicitati nell’intero corpo normativo, e così, in particolare, il chiaro vincolo posto al successivo comma 9, a termini del quale “dall’attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica”.

Spetterà all’ente, in sede di predisposizione e gestione delle risorse all’uopo finalizzate, assicurare la contestuale salvaguardia dei limiti, sia soggettivi che oggettivi, normativamente posti.

 


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