Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla permanenza della vigenza del divieto di assunzione di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in capo alle Province, anche con riferimento alla disciplina speciale in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette.
I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 127/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 luglio, hanno evidenziato che il legislatore, con il d.l. 50/2017, ha confermato il divieto generale di assunzioni a tempo indeterminato per le Province, prevedendo un’unica deroga “per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 1, commi 85 e 86 , delle legge 7 aprile 2014, n. 56” (art. 22, comma 5, del d.l. 50/2014).
Pertanto, deve essere confermata l’attuale vigenza del divieto di assunzioni di personale in capo alle Province, che permane esteso anche alle unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 25/2013.
Si evidenzia che la questione è stata rimessa alla sezione Autonomie (Marche, del. n. 60/2017).
Inoltre, la Sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 316/2017, ha rappresentato una serie di problematiche interpretative, al fine di stabilire, tra l’altro, se il divieto di assunzione di cui alla lettera c) del comma 420 della legge n. 190/2014 abbia cessato la propria vigenza con la conclusione dell’iter di ricollocazione del personale delle Province delineato dai commi 421-428 della stessa legge.
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CC Sez. controllo Piemonte del. n. 127 – 17