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Autonomie, deliberazione n. 25 – Provincie: vietate anche le assunzioni obbligatorie


La sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna, con deliberazione 207/2013, ha rimesso alla sezione Autonomie una questione di massima in merito alla corretta interpretazione del divieto, introdotto con l’articolo 16, comma 9, del d.l. 95/2012, in forza del quale “nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”.

In particolare, viene chiesto se lo stesso debba essere considerato tuttora in vigore.

I magistrati contabili della Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 25/2013, pubblicata sul sito il 31 luglio hanno confermato che il processo di riordino delle Provincie “non appare né arrestato né abbandonato”.

Il legislatore ha provveduto a procrastinarne il termine finale al 31 dicembre 2013.

Ne consegue che l’articolo 16, comma 9 del d.l. 95/2012 è vigente, non essendo stato abrogato né colpito dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Pertanto le province non possono assumere personale a tempo indeterminato.

Secondo i magistrati, ad analoga conclusione deve giungersi anche per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori rientranti nelle categorie protette entro la quota d’obbligo di cui alla legge 68/99 (in senso contrario si era espressa la sezione Lombardia, con deliberazione 417/2013).

Ciò in quanto il divieto per le Province di effettuare assunzioni a tempo indeterminato nelle more del processo di riduzione/razionalizzazione delle medesime, esula da motivazioni strettamente finanziarie per collocarsi su un piano di razionalità organizzativa, stante la possibile soppressione dell’ente datore di lavoro.

 


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