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Veneto, del. n. 316 – Facoltà assunzionali Province: questione di massima


Una Provincia ha chiesto se a seguito della conclusione del processo di riordino e di riassorbimento del personale provinciale, possa considerarsi non più efficace il divieto di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, imposto alle Province dall’articolo 1, comma 420, della legge n. 190/2014.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 316/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 maggio, hanno rimesso la questione alla Sezione Autonomie, affinché sia adottata una delibera di orientamento.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la legge 56/2014 ha individuato le funzioni fondamentali dell’ente Provincia (art. 1, comma 85), demandando allo Stato e alle regioni, secondo le rispettive competenze, l’attribuzione delle funzioni non fondamentali agli enti subentranti (art. 1, comma 89).

A tal fine la legge 56/2014, c.d. “Legge Delrio” ha stabilito un preciso calendario procedimentale con la previsione, in particolare, di un accordo tra Stato e Regioni, da raggiungere in sede di Conferenza unificata, per l’individuazione puntuale delle funzioni da riordinare e delle relative nuove competenze (art. 1, comma 91), nonché di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire i criteri generali di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni trasferite dalle Province agli enti subentranti (art. 1, comma 92).

I menzionati passaggi procedimentali sono stati attuati mediante, rispettivamente, la conclusione in data 11 settembre 2014 del previsto Accordo in Conferenza unificata e l’adozione del DPCM del 26 settembre 2014.

Nell’ottica del riordino delle funzioni ex legge 56/2014, la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, articolo 1, commi 421 e seguenti) ha previsto, tra l’altro, la riduzione della dotazione organica delle Province e una articolata procedura di mobilità del personale (prevedendo la ricollocazione nei ruoli della Regione e degli enti locali delle unità soprannumerarie).

Correlato a tale obiettivo di riduzione, il comma 420 della legge di stabilità 2015 ha imposto alle Province il divieto assoluto di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

Il vincolo assunzionale, e la sua particolare cogenza, era funzionale, al momento della sua introduzione, alla esigenza, nell’incertezza del futuro assetto istituzionale delle Province, di evitare che nuove risorse umane venissero immesse nell’ente e destinate a funzioni destinate a non essere più esercitate.

Secondo i magistrati contabili tale divieto di assunzione sembra avere esaurito i suoi effetti, stante la conclusione del processo di riordino e di riassorbimento del personale (in particolare, per quanto riguarda la Regione Veneto, il processo di ricollocazione del personale ha avuto completa attuazione, come attestato dalla nota n. 37870/2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

In altri termini, il completamento della disciplina straordinaria di ricollocazione del personale provinciale condurrebbe alla conclusione del ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali anche per le Province.

E ciò anche al fine di consentire alle Province l’esercizio delle funzioni fondamentali stabilite dalla legge 56/2014.

Potrebbe infatti risultare irragionevole e non proporzionata la reiterazione sine die di un divieto di assunzione, avente carattere transitorio ed eccezionale, posto dal legislatore nazionale in occasione di un processo di riordino (ormai concluso).

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione del personale e all’affidamento degli incarichi saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studi:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 316 – 17


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