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Veneto, del. n. 315 – Il congelamento della dirigenza è ancora operante


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 219 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 che, in attesa della completa attuazione della riforma prevista dalla legge 124/2015, pone un vincolo di indisponibilità relativamente ai posti dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni, al fine di precostituire le condizioni per la riorganizzazione della dirigenza sulla base dei ruoli unici.

In particolare l’ente ha chiesto se tale norma abbia perso efficacia (e quindi si sia riespansa la capacità assunzionale di dirigenti) dal momento che il processo di ricollocazione dei dipendenti provinciali si è concluso e la delega legislativa per la riforma della dirigenza pubblica è scaduta.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 315/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 maggio, hanno ribadito che anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, la delega di cui all’articolo 17 della legge 124/2015 non solo non è scaduta ma, entro il termine stabilito, è tuttora legittimamente esercitabile da parte del Governo a legislazione vigente, assumendo non il parere della Conferenza unificata bensì conseguendo l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni (parere del Consiglio di Stato n. 83/2017).

Di conseguenza, il vincolo di indisponibilità introdotto dal comma 219 dell’articolo 1 della legge 208/2015 conserva intatta la propria vigenza e con essa il proprio rigore impeditivo (in tal senso, Corte dei conti Emilia Romagna, del n. 23/2017).

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CC Sez. controllo Veneto del. n. 315 – 17


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