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La riforma Madia dopo la pronuncia della Corte: l’incidenza sui decreti legislativi già adottati


Il Consiglio di Stato, con il parere n. 83 del 17 gennaio 2017, ha risposto al quesito posto dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in merito alla portata, gli effetti e le modalità di attuazione dei decreti legislativi adottati sulla base della legge Madia, ritenuta incostituzionale dalla sentenza n. 251 del 2016.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 251 depositata il 25 novembre 2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge 124/2015 (cd. Legge Madia) perché ritenute incidenti, a vario titolo, su materie di competenza regionale, con la conseguente necessità di assicurare il coinvolgimento delle autonomie regionali mediante lo strumento dell’intesa (non essendo sufficiente il mero parere della Conferenza unificata, come previsto dalla legge delega).

La stessa Corte, tuttavia, si è pronunciata esclusivamente sulla legittimità costituzionale della legge

delega e non anche dei tre decreti legislativi di attuazione già in vigore al momento del deposito della sentenza della Consulta (precisamente il d.lgs. 116/2016 in materia di licenziamento disciplinare, il d.lgs. 171/2016 in materia di dirigenza sanitaria e il d.lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica).

La Consulta, infatti, alla luce della tipologia di vizio rilevato, ovvero il vizio di violazione del principio di leale collaborazione, ex articoli 5 e 120 della Costituzione, verificatosi in virtù di una sorta di error in procedendo non avendo “il Governo avviato le procedure inerenti all’intesa con Regioni e enti locali nella sede della Conferenza unificata”, ha perimetrato la declaratoria di incostituzionalità con “salvaguardia” delle disposizioni attuative, e ciò anche in ragione della prospettata possibilità di una “sanatoria” ex post dell’anzidetto error in procedendo ovvero nell’ipotesi, si legge nella sentenza, di “soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”.

Il Consiglio di Stato, dopo aver evidenziato l’importanza di “portare a termine” le previsioni della legge 124/2015, anche per non far perdere slancio riformatore all’intero disegno di riforma della pubblica amministrazione, ha affermato che:

  • non è necessario intervenire sulla legge delega, poiché questa deve ritenersi già riscritta dalla stessa sentenza costituzionale con la previsione dell’intesa al posto del parere;
  • gli interventi correttivi sui decreti legislativi già emanati (per i quali è stata confermata la vigenza ed efficacia, non avendo la Corte costituzionale né affermato né escluso la loro illegittimità costituzionale), devono essere adottati tempestivamente (al fine di scongiurarne l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale in caso di impugnazione).

Il Consiglio ha quindi indicato al Governo le modalità con cui sanare, nei decreti delegati, le carenze procedimentali riscontrate nella delega, evidenziando che:

  • l’intesa da raggiungere con le Regioni, a seconda dei casi, in sede di Conferenza Stato-Regioni, o in Conferenza unificata, secondo la normativa vigente (d.lgs. 281/1997) dovrà avere ad oggetto il decreto legislativo nel suo complesso;
  • è opportuno che l’intesa disciplini, specialmente in caso di conferma del testo originario, l’efficacia temporale dei decreti correttivi, in relazione al periodo intercorso tra l’entrata in vigore del decreto legislativo originario e quella delle misure correttive, per consentire il funzionamento del meccanismo di sanatoria retroattiva;
  • il decreto correttivo non potrà estendersi ad ambiti differenti da quelli delineati dal primo decreto, onde evitare che il nuovo provvedimento si risolva in un esercizio tardivo della delega.

Il Consiglio, infine, ha evidenziato l’importanza di intervenire tempestivamente anche per i settori per i quali la delega è scaduta (riforma dei servizi pubblici locali e della dirigenza pubblica), anche attraverso l’adozione di una nuova legge delega conforme ai vincoli procedimentali sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale.

 


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