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La riforma Madia è incostituzionale


La Corte Costituzionale con la sentenza n. 251 depositata il 25 novembre 2016 ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Le disposizioni censurate riguardano la delega al Governo per l’elaborazione di distinti testi unici diretti alla semplificazione dei settori del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, della dirigenza pubblica, delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, nonché dei servizi pubblici di interesse economico generale.

Il vizio di incostituzionalità rilevato attiene in tutti i casi al meccanismo di attuazione della riforma che subordina l’adozione dei relativi decreti legislativi al mero parere della Conferenza unificata, nonostante le molteplici interferenze delle deleghe in ambiti di competenza regionale, in violazione del principio di leale collaborazione.

E’ necessario evidenziare che alcune delle medesime disposizioni si sono già tradotte in decreti legislativi e precisamente nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nel decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria).

Tuttavia, le pronunce di illegittimità costituzionale contenute nella sentenza, come evidenziato dalla Consulta, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124/2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative.

Nel caso di impugnazione di tali disposizioni dovrà essere accertata l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.

 


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