Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Piemonte, del. n. 19 – Indennità Sindaco, Vice Sindaco e assessori


Un sindaco ha chiesto se l’attuale incremento del numero di amministratori consentito dalla legge 56/2014 permetta all’ente di incrementare le indennità fino al limite teorico previsto dal menzionato DM n. 119/2000 e, dunque, se l’invarianza di spesa sia da determinare in astratto (somma delle indennità previste dal DM 119/2000 per il numero massimo di amministratori ammessi) o in concreto (spesa effettivamente sostenuta per gli amministratori uscenti).

I magistrati contabili della Piemonte, con la deliberazione 19/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 gennaio, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 35/2016 secondo cui “le indennità di funzione non possono essere soggette ad un “congelamento” rapportato ad un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che circostanze di natura personale (ad esempio, in caso di riduzione volontaria, parziale o totale, dell’indennità da parte di un amministratore in carica all’atto della rideterminazione, oppure per mancata opzione per l’aspettativa dal rapporto di lavoro dipendente) abbiano potuto incidere sugli importi spettanti. Non sarebbe, infatti, condivisibile che gli importi decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base “storica” sulla quale rapportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali”.

L’invarianza della spesa deve essere affermata in relazione alla spesa teorica massima legale prevista dal D.M. 119/2000, fermo restando l’abbattimento del 10% previsto dall’art. 1, comma 54, della legge 266/2005, da applicarsi all’ammontare dell’indennità risultante alla data del 30/09/2005 (in base, quindi, alle somme astrattamente spettanti agli amministratori).

Non rileva, dunque, ai fini del computo della richiesta “invarianza”, l’eventuale maggior riduzione volontaria operata in concreto, al di sotto della soglia consentita in generale dalla legge, in virtù di una scelta discrezionale (Corte dei conti, sez. Lazio, del n. 102/2016).

Il numero degli amministratori da considerare ai fini del calcolo in questione sarà quello ridotto dal d.l. 138/2011, prima della modifica apportata nel 2014.

Su tale numero, in quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell’applicazione della legge 56/2014, andrà calcolato il tetto massimo dei compensi, proporzionato a quello astratto del Sindaco, da ripartirsi poi tra consiglieri ed assessori nominabili dopo la riforma del 2014, in applicazione dell’articolo 1, comma 135 lett. b).

Quanto alla determinazione delle indennità spettanti agli assessori ed al vice Sindaco, trovano applicazioni le percentuali previste dall’art. 4 del d.m. n. 119/2000, partendo dal compenso del Sindaco da determinarsi con i criteri sopra esposti.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 19 – 17


Richiedi informazioni