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Lazio, del. n. 102 – Calcolo indennità di funzione degli amministratori locali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 136, della legge 56/2014 nella parte in cui richiede, al fine di poter procedere all’aumento del numero dei Consiglieri e degli Assessori (consentito ai comuni con popolazione superiore a 3.000 e sino a 10.000 abitanti), la previa individuazione di un tetto massimo retributivo, in modo da assicurare comunque “l’invarianza della relativa spesa in relazione alla legislazione vigente”.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 102/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 settembre, hanno chiarito che l’invarianza deve essere affermata in relazione alla spesa teorica massima legale di cui al D.M. 119/2000, secondo i criteri di cui all’art. 82, comma 8, del Tuel, e gli interventi legislativi successivi, fermo restando l’abbattimento del 10% previsto dall’art. 1, comma 54, della legge 266/2005, da applicarsi all’ammontare dell’indennità risultante alla data del 30/09/2005 (in base, quindi, alle somme astrattamente spettanti agli amministratori)

Non rileva, dunque, ai fini del computo della richiesta “invarianza”, l’eventuale maggior riduzione volontaria operata in concreto, al di sotto della soglia consentita in generale dalla legge, in virtù di una scelta discrezionale.

Per completezza, si evidenzia che la Sezione Lombardia, con la deliberazione 234/2016, ha rimesso la questione alla Sezione Autonomie, affinché sia chiarito se la citata invarianza debba essere affermata in relazione alla spesa teorica (in base, quindi, alle somme astrattamente spettanti agli amministratori) oppure in relazione alla spesa storica (in base, invece, alle somme effettivamente erogate anche in considerazione di specifiche vicende relative alla persona degli amministratori).

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-lazio-del-n-102-16


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