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Autonomie, del. n. 35 – Rideterminazione numero amministratori e invarianza della spesa


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 35/2016, pubblicata sul sito il 13 dicembre, hanno chiarito che il principio dell’invarianza della spesa degli oneri inerenti allo status di amministratore, conseguenti alla rimodulazione del loro numero prevista dal comma 135 della legge 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale, contemplati negli altri articoli del Titolo III, parte IV del Tuel (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica.

Non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del Tuel, il cui computo è escluso dalla stessa norma.

Non è, altresì, oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della legge 266/2005.

La questione di massima in merito alla corretta delimitazione della “invarianza della spesa” prevista dell’articolo 1, comma 136, della legge 56/2014 era stata rimessa alla Sezione Autonomie dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 234/2016.

Leggi la deliberazione
cc-sez-autonomie-del-n-35-16


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