Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sardegna, del. n. 54 – Nuove assunzioni a tempo indeterminato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della normativa vincolistica operante in materia di assunzione di personale alle dipendenze degli enti locali.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 54/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 maggio, hanno ribadito che le risorse da destinare alle finalità di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 (ricollocazione del personale dipendente delle province) sono esclusivamente quelle disponibili per gli anni 2015 e 2016 (riferite, quindi, alle cessazioni intervenute nel 2014 e 2015).

Di conseguenza sono consentite, nel rispetto degli ulteriori vincoli di finanza pubblica, le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti (Autonomie, del. n. 26/2015).

L’intricato sistema delle regole sulle capacità assunzionali, è stato poi ulteriormente arricchito con l’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, attraverso il quale il legislatore ha di fatto consentito l’ampliamento delle capacità assunzionali degli enti locali, a certe condizioni, attraverso l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

Il riferimento normativo “al triennio precedente” è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni (Autonomie, del. n. 28/2015).

In conclusione, nell’anno 2015 erano liberamente utilizzabili i resti non utilizzati del budget assunzionale del triennio precedente (ovvero i resti inutilizzati a valere sui singoli budget annuali del triennio 2012-2014, per cessazioni intervenute nel triennio 2011-2013), mentre per l’anno 2016 (resti inutilizzati a valere sui singoli budget annuali del triennio 2013-2015, per cessazioni intervenute nel triennio 2012-2014) potranno essere liberamente utilizzati solamente i resti assunzionali calcolati sulle cessazioni degli esercizi 2012 e 2013, dal momento che i resti non utilizzati sulle cessazioni dell’esercizio 2014 (budget 2015) sono vincolati per legge per le assunzioni del personale degli enti di area vasta.

Per i budget non soggetti al regime vincolistico di cui alla legge n. 190/2014, l’assunzione può avvenire nel rispetto delle regole generali e cioè sia attingendo da graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali sia avviando autonome procedure concorsuali, ma sempre nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, l’ente dovrà tenere in considerazione che:

  • la giurisprudenza amministrativa è da tempo orientata nel dare prevalenza allo scorrimento delle graduatorie approvate dall’amministrazione ed ancora efficaci, rispetto all’esperimento della mobilità volontaria;
  • una volta utilizzato, senza esito, lo strumento della mobilità volontaria, l’amministrazione dovrà verificare l’utile esperibilità dello speciale meccanismo di gestione del personale in esubero previsto dagli artt. 33 e 34 e 34 bis del d.lgs. 165/2001 cd. “mobilità obbligatoria” (sui complessi rapporti tra tale procedura di mobilità “obbligata” e la mobilità “volontaria” di cui all’articolo 30 del d.lgs. 165/2001, si vedano le deliberazioni della Corte dei Conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, del. n. 115/2014 e Sez. Veneto, del. n. 162/2013).
  • laddove anche il ricorso a tale prioritaria forma di assunzione non sia esperibile o, se esperita, abbia dato esito negativo l’amministrazione potrà infine decidere, in via residuale, se attivare una specifica procedura concorsuale ovvero ricorrere, alternativamente, all’utilizzo delle graduatorie tutt’ora efficaci di altre amministrazioni, come previsto e consentito (ma non imposto) dall’articolo 3, comma 61, della legge 350/2003, previo accordo tra amministrazioni.

Come evidenziato dai magistrati, l’omessa attivazione, da parte della Regione Sardegna, della piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità per il personale sovrannumerario, non consente agli enti locali della Sardegna di utilizzare i budget assunzionali 2015 e 2016.

Di conseguenza, la Regione è dunque tenuta a portare a compimento, quanto prima, le iniziative, normative ed amministrative (già in corso), necessarie per rendere fruibile la piattaforma che consente l’individuazione ed il reimpiego del personale in esubero.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sardegna del. n. 54 -16


Richiedi informazioni