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Autonomie, del. n. 28 – Interpretazione nuova disciplina del turn-over


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 28/2015, pubblicata sul sito il 28 settembre, hanno chiarito che la possibilità di utilizzare i residui derivanti dalle percentuali assunzionali non utilizzate nel triennio precedente è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni.

La sezione Autonomie è intervenuta a seguito della questione sollevata dalla Corte dei Conti della Campania con la deliberazione 200/2015, in merito alla corretta interpretazione della nuova disciplina del turn over ex articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014.

Come evidenziato dai magistrati contabili, in materia di spesa di personale e capacità assunzionale da parte degli enti locali il legislatore è recentemente intervenuto più volte, “con tecnica legislativa non sempre impeccabile e dal contenuto spesso poco chiaro”.

L’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014 individua la spesa per nuove assunzioni sulla base di un “budget” derivante dalle cessazioni intervenute nell’anno precedente: le percentuali di sostituzione sono del 60% nel 2014 e 2015, dell’80% nel 2016 e 2017 e del 100% negli anni successivi.

La stessa disposizione prevede che “A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni in un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”.

L’ultima novella legislativa (art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015) ha aggiunto l’inciso “è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente” prevedendo la possibilità di utilizzare “i resti” delle facoltà assunzionali non utilizzate negli anni precedenti, non oltre, però, il triennio.

La Sezione Autonomie, privilegiando un’interpretazione letterale della norma, ha chiarito che il riferimento al “triennio precedente” deve essere inteso in senso dinamico, ovvero a scorrimento, a seconda dell’anno in cui si procede a nuove assunzioni (rispetto al 2015, il riferimento sarebbe quindi al triennio 2012 – 2014).

Infine, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’articolo 3, comma 5-quater, del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Riforma PA: come cambia il lavoro pubblico”.

Leggi la deliberazione
CC sez. controllo Autonomie del. n. 28-15


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