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Liguria, del. n. 7 – Reclutamento personale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla copertura di un posto di Funzionario di Polizia Municipale, tenuto conto che la stessa assunzione era stata già contemplata dalla disposta programmazione delle assunzioni per l’anno 2014.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 7/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 febbraio, hanno evidenziato che, all’interno del quadro giuridico inerente la ricollocazione (tramite assorbimento) del personale in servizio presso province e città metropolitane, l’articolo 5 del d.l. 78/2015 disciplina le modalità del trasferimento del personale appartenente ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale nei ruoli degli enti locali.

Tale norma prevede una disciplina di favore per il transito del (solo) personale di polizia provinciale nei (soli) enti locali, prevedendo che possa avvenire (nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale) in deroga sia alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese per il personale (aventi fonte nell’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006) che, soprattutto, a quelle sulle assunzioni (aventi fonte nell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014).

Ma ciò che maggiormente rileva è la circostanza che le assunzioni del personale di polizia municipale, mediante riassorbimento, non sono limitate (come indicato dalla “regola generale di cui al comma 424 della legge 190/2014) a predeterminati contingenti assunzionali, (quelli di competenza degli esercizi 2015 e 2016), ma possono essere effettuate indipendentemente dalla presenza o meno di capacità assunzionale (Corte dei conti, sez. Puglia, del. n. 201/2015; sez. Lombardia, del. n. 416/2015).

Di conseguenza, fino al completo assorbimento del personale di polizia provinciale, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità, di reclutare personale, con qualsivoglia tipologia contrattuale, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale (sono permesse solo assunzioni a tempo determinato, esclusivamente per esigenze di carattere stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili).

Si segnala il ns. seminario di studi ” Riforma P.A. e legge di stabilitò 2016: le novità in materia di personale” in programma a Firenze l’11 marzo 2016.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 7-16


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