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Lombardia, del. n. 49 – Procedura acquisto immobili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’acquisto di un bene immobile, deliberato prima dell’entrata in vigore dell’art. 12, comma 1 ter, d.l. n. 98/11, ma per il quale non è stato ancora stipulato il contratto.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 49/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 febbraio, hanno ricordato che a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli enti locali possono effettuare operazioni di acquisto di beni immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento.

In ogni caso, il “prezzo di acquisto” deve essere oggetto di una attestazione di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio.

Tale iter procedimentale deve essere applicato per tutte le operazioni di acquisto effettuate dal 1° gennaio 2014, essendo a tal fine irrilevante il momento (antecedente) in cui l’ente locale aveva deliberato di procedere all’acquisto (Corte dei Conti, sez. Liguria, del. n. 10/2015; sez. Piemonte, n. 191/2014).

Come evidenziato dai magistrati contabili la norma non prescrive che nel procedimento “a monte” della stipula del contratto di compravendita debba essere acquisito il parere dell’organo di revisione.

Tuttavia, è doveroso richiamare la disciplina generale sulle funzioni dell’organo di revisione contenuta nell’articolo 239 Tuel.

In particolare, il primo comma dell’art. 239 Tuel, alla lettera b) individua le materie in cui l’organo di revisione è chiamato a rendere il parere “con le modalità stabile dal regolamento”.

Ne consegue che, ad esempio, se per procedere all’acquisto dell’immobile l’ente deve ricorrere all’indebitamento, l’organo di revisione è comunque tenuto a rendere il parere ai sensi del numero 4) della lettera b) del primo comma dell’art. 239 Tuel.

Si aggiunga che, sempre il primo comma dell’art. 239 Tuel, rimanda alle disposizioni dello statuto e del regolamento per individuare l’ambito dell’attività di collaborazione che è chiamato a svolgere l’organo di revisione, mentre il sesto comma dell’articolo cit. prevede che, “lo statuto dell’ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 49-16

 


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