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Liguria, deliberazione n. 10 – Procedura per acquisto immobili dal 2014


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della procedura stabilita dall’articolo 12, comma 1-ter, del d.l. 98/2011 per l’effettuazione di operazioni di acquisto di immobili successive al 1° gennaio 2014.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile procedere, nel 2015, alla stipula di un atto di compravendita, senza osservare tale disciplina, tenuto conto che l’acquisto dell’immobile è stato deliberato nel 1992.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 10/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 marzo, hanno evidenziato che mentre per il 2013 erano stati vietati gli acquisti di beni immobili, a partire dal 2014 è stato, invece, introdotto un regime che consente operazioni di acquisto di beni immobili in caso di comprovata indispensabilità e non dilazionabilità delle stesse.

Nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2014 le operazioni di acquisto di immobili sono possibili se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1-ter dell’articolo 12 del d.l. 98/2011, vale a dire che:

• l’indispensabilità e l’indilazionalibità dell’operazione siano comprovate mediante attestazione del responsabile del procedimento;

• la congruità del prezzo venga attestata dall?Agenzia del demanio;

• nel sito istituzionale dell’Ente sia data preventiva e circostanziata notizia dell’ioperazione.

Tale procedura si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 a tutte le operazioni di acquisto di immobili intraprese dagli enti locali a prescindere dalla data, in caso anche risalente, in cui esse sono state deliberate dai competenti organi.

La Corte ha richiamato l’attenzione sulla circostanza che una delibera consiliare risalente, approvativa di un acquisto immobiliare, rende ancor più evidente la necessità che nell’ambito del procedimento stesso si pervenga a valutazioni più attuali delle condizioni richieste dalle nuove norme, in particolare, dell’indispensabilità e indilazionabilità dell’operazione, nonché della congruità del prezzo.

 


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