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Toscana, del. n. 3 – Profili infungibili e personale di polizia municipale


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) concernente la ricollocazione del personale di area vasta.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 3/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 gennaio, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione 19/2015 secondo cui le due fattispecie delle assunzioni a tempo determinato e del conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1, del Tuel, esulano dal campo di applicazione del comma 424, e restano pertanto assoggettate ai divieti e limiti propri degli specifici istituti che le disciplinano.

Come chiarito dai magistrati contabili, inoltre, le categorie di personale appartenenti ai profili cd. “infungibili”, e per i quali è possibile dar corso a procedura concorsuale, sono quelle destinate ai servizi educativi e scolastici, per il cui reclutamento sono richiesti titoli di studio specifici abilitanti o specifiche abilitazioni professionali, con esclusione del personale amministrativo (articolo 4, comma 2-bis, del d.l. 78/2015).

In tal caso, le procedure concorsuali devono essere precedute dalla preliminare verifica e dimostrazione dell’assenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie degli enti di area vasta, destinatarie dei processi di mobilità (in tal senso, sez. Toscana, del. 412/2015).

Allo stato attuale, inoltre, la possibilità di assumere personale nel corpo di polizia municipale, al di fuori delle ipotesi di assorbimento del personale degli enti di area vasta, si riduce alle sole assunzioni stagionali, per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Toscana del. n. 3-16

 


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