Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Assunzioni: mobilità solo per i dipendenti delle province


La Corte dei Conti, sez. Autonomie con la deliberazione n. 19 depositata il 16 giugno 2015 e pubblicata il 18 giugno 2015, ha confermato l’interpretazione restrittiva del comma 424 della legge 190/2014: per il 2015 e il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta.

Soltanto quando sarà concluso il processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, gli enti potranno tornare ad assumere con le ordinarie procedure assunzionali e prioritariamente con la mobilità volontaria.

La capacità assunzionale a tempo indeterminato “vincolata” dal comma 424 però è solo quella determinata dalle cessazioni 2014-2015, pertanto, è possibile utilizzare eventuali quote delle cessazioni 2012-2013 per assumere secondo le ordinarie procedure.

La sezione Autonomie era stata chiamata a pronunciarsi su questa e altre sette rilevanti questioni, aventi tutte a oggetto la corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 1, comma 424 della legge di stabilità 2015, dalla sez. contr. del Piemonte e della Lombardia già da diversi mesi.

A tal proposito, la sez. Autonomie ha reso noto che una prima discussione era stata fatta nell’adunanza del 9 aprile 2015 e in tale occasione era “stato deciso di soprassedere momentaneamente alla decisione” in attesa del d.m. che avrebbe dovuto determinare i criteri relativi alle procedure di mobilità previsto dall’art. 1, comma 423, ma “perdurando la mancata adozione dei surricordati atti, ha fatto propendere per la trattazione dei quesiti nell’odierna adunanza”.

I magistrati contabili, prima di esaminare le varie questioni e le correlate soluzioni interpretative, hanno fatto “una puntualizzazione di metodo” e cioè che l’esame delle questioni poste è limitato esclusivamente al contenuto dispositivo dell’art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014, quindi, ai solo ai “nuovi e specifici limiti imposti per gli anni 2015 e 2016 alle assunzioni a tempo indeterminato negli enti locali”.

Ulteriori istituti, concernenti altre facoltà e modalità assunzionali degli enti  restano fuori dal perimetro delle questioni di massima.

Pertanto, non si “toccano”, ad esempio, le facoltà assunzionali 2012-2013 non utilizzate, come chiarito dalla Corte dei Conti, sez. contr. Sardegna nella deliberazione 32/2015, per il cui utilizzo sono ammesse le ordinarie procedure assunzionali.

Il comma 424 ha infatti introdotto, come confermato anche dalla sez. Autonomie nella deliberazione in commento, “una disciplina particolare delle assunzioni a tempo indeterminato, derogatoria, per gli anni 2015 e 2016 di quella generale”, statuendo che eventuali assunzioni effettuate in difformità sono nulle.

La ratio di tale deroga deriva dalla specifica e temporanea esigenza di riassorbimento del personale soprannumerario e, soddisfatta tale esigenza, è la stessa norma che contemplala riespansione della disciplina assunzionale ordinaria.

Le questioni affrontate dalla sez. Autonomie

  1. 1.    Il divieto di attingere dalle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti locali per il biennio 2015/2016, è limitato solo alla permanenza di personale soprannumerario della provincia di appartenenza oppure permane comunque per il biennio considerato?

Per gli anni 2015 e 2016 la facoltà di attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali, ex art. 4, comma 3-ter d.l. 101/2013, è preclusa fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario senza alcuna limitazione geografica.

  1. 2.    Nel biennio 2015/2016 è possibile, attraverso l’istituto della mobilità, assumere personale proveniente da enti diversi da quello inserito tra i soprannumerari della provincia sulla base di una graduatoria di merito?

Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria.

E’ necessario evidenziare che i magistrati della sez. Autonomie hanno rilevato che l’art. 1, comma 424 non innova nella disciplina della mobilità volontaria per cui non sembrerebbero sussistere ostacoli alla sua operatività, ma la priorità della ricollocazione del personale delle province destinatario non è compatibile con la operatività, per il limitato arco temporale dei due esercizi 2015 e 2016.

Della serie, le uniche assunzioni vincolate ex lege sono quelle che attingono alle quote del turn over, ma la Corte dei Conti ha ritenuto che se fosse stata interpretata e applicata correttamente avrebbe ostacolato il ricollocamento, quindi, ha fornito un’interpretazione autentica “falsa”, non avendone il potere.

Interpretazione che è poco corretta anche perché assumere tramite mobilità non avrebbe determinato nuovi ingressi nella compagine dei dipendenti pubblici, quindi, non avrebbe danneggiato il personale da ricollocare. Il posto coperto in un ente tramite mobilità causa un altro posto vacante nell’ente cedente.

A seguito di questa interpretazione, non corretta dal punto di vista giuridico e anche poco logica, l’unica conseguenza certa è la paralisi, visto che già molti enti hanno fatto procedure di mobilità riservate al personale provinciale che sono andate deserte.

  1. 3.    Se nell’ambito del personale soprannumerario della provincia non sono presenti profili professionali adeguati alla coperture dei posti per i quali si ricerca la risorsa umana, è possibile ritenere l’ente locale svincolato dagli obblighi contenuti nel comma 424?

Se l’ente deve coprire un posto di organico per il quale è prevista una “specifica e legalmente qualificata professionalità”, eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati, e tale assunzione è necessaria per garantire l’espletamento di un servizio essenziale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti.

Pertanto, una volta constatata l’inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l’ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari.

Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione, ai sensi del comma 422 dell’art. 1 della legge 190/2014.

  1. 4.    A quale limite di spese destinate alle assunzioni a tempo indeterminato fanno riferimento i primi due capoversi del comma 424 prevedendo la medesima disposizione fattispecie diverse?

La capacità assunzionale a tempo indeterminato dei vincitori di concorso pubblico, collocato nelle graduatorie dell’ente, si esaurisce con l’utilizzazione delle risorse corrispondenti ad una spesa pari al 60% nel 2015 (80% nel 2016) delle cessazioni 2014 (2015 per il 2016).

Le restanti risorse (40% e 20%), corrispondenti al complemento del 100%, sono destinabili unicamente alle assunzioni per ricollocazione.

Non è ammessa una promiscua utilizzazione delle quote per il completamento al 100% per le assunzioni dei vincitori.

  1. 5.    Nell’osservanza del vincolo introdotto dal comma 424 con riferimento al personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, tale deve intendersi esclusivamente il personale della Provincia nella cui circoscrizione territoriale ricade l’ente che deve assumere oppure il personale delle Province che la funzione pubblica provvederà ad indicare e quindi di altre Province?

Nell’applicazione delle disposizioni che vincolano le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per la parte relativa alla ricollocazione del personale sovrannumerario delle province vanno considerate tutte le unità da ricollocare e non solo quelle della provincia nella cui circoscrizione territoriale ricade l’ente che deve fare le assunzioni.

  1. 6.    E’ possibile applicare il parametro derogatorio, previsto dal comma 424 della legge di stabilità 2015, relativo alla non computabilità delle spese del personale ricollocato relativamente al solo comma 557 dell’art. 1 della legge n. 296/06, anche all’analoga disposizione contenuta nel successivo comma 562 relativo agli enti non soggetti al rispetto del patto di stabilità?

Il parametro derogatorio, previsto dal comma 424, che consente di non computare le spese del personale ricollocato nel tetto di spesa ex comma 557 dell’art. 1 della legge 296/2006, vale anche per gli enti non assoggettati al patto, pertanto, la deroga vale anche ai fini del computo ai sensi del comma 562 della citata legge 296/2006.

  1. 7.    E’ possibile effettuare assunzioni a tempo determinato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge? E’ possibile conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL?

Il comma 424 contiene solo un espresso regime derogatorio a specifiche norme che regolano la fattispecie dei limiti e dei vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato.

Pertanto, i vincoli del comma 424 non si applicano alle assunzioni a tempo determinato.

Tali fattispecie sono estranee alle disposizioni del comma 424 e restano confermate nella loro peculiare disciplina normativa anche per quello che attiene ai relativi vincoli previsti dalle leggi.

  1. 8.    E’ possibile effettuare assunzioni tramite mobilità volontaria di personale in entrata per la copertura di posti infungibili che non è possibile coprire mediante concorso?

Laddove l’infungibilità integri specifiche ed eccezionali condizioni la mobilità volontaria è esperibile.

La condizione di infungibilità che assume rilevanza ai fini della derogabilità ai vincoli imposti è quella che presuppone il ricorrere dei seguenti requisiti:

–      che per il posto da ricoprire sia prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata, da titoli di studio precisamente individuati;

–      l’assunzione deve essere necessaria per garantire l’espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale.

Una volta verificata l’esistenza di entrambe le condizioni e constatata l’inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l’ente potrà procedere ad assumere anche con la procedura della mobilità volontaria.

Scarica la deliberazione
Autonomie n. 19 del 2015
Si segnala il ns. seminario di studi “Personale: le novità per il 2015” in programma a Firenze il 10 luglio p.v.


Richiedi informazioni