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Lombardia, del. n. 443 – Rapporti tra Ente e fondazione di diritto privato in perdita


Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai rapporti tra l’ente locale e fondazione di diritto privato, in caso di gestione in perdita di quest’ultima.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 443/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 dicembre, hanno ribadito che la fondazione, dotata di personalità giuridica e disciplinata dal codice civile, ha quale elemento costitutivo essenziale l’esistenza di un “patrimonio” destinato alla soddisfazione dello “scopo” per il quale l’ente è costituito.

Nel caso in cui il patrimonio risulti insufficiente per raggiungere lo scopo oppure venga meno, ai sensi delle norme civilistiche la fondazione si estingue e il suo patrimonio residuo è trasferito ad organi che abbiano finalità analoga, a meno che la competente autorità provveda alla trasformazione in altro ente.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza magistrale l’ente locale non può accollarsi l’onere di ripianare le perdite gestionali della Fondazione, che vi deve provvedere con il suo patrimonio (Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 279/2014 e n. 121/2015).

Allo stesso modo, l’eventuale concessione di un contributo straordinario non può che essere subordinata alla verifica di un’attività effettivamente svolta dalla Fondazione in favore dell’ente locale e parametrata al costo della stessa.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 443-15

 


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