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Lombardia, deliberazione n. 279 – Rapporti con fondazione di diritto privato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’inquadramento giuridico dei rapporti fra il comune e una Fondazione di diritto privato, residenza sanitaria-assistenziale costituita fra sette comuni.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 279/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 novembre, hanno ricordato che la fondazione è un ente dotato di personalità giuridica, disciplinato dal codice civile, che ha quale elemento costitutivo essenziale l’esistenza di un “patrimonio” destinato alla soddisfazione di uno “scopo” di carattere ideale (artt. 14 e segg.).

Accanto alla fondazione di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile, si è andata affermando nella prassi la “fondazione di partecipazione”.

La fondazione tradizionale è una persona giuridica alla quale il soggetto costitutore conferisce un patrimonio per il perseguimento di uno scopo, con la contestuale perdita della proprietà e del controllo sui beni attribuiti (a differenza dell’associazione e della società, in cui l’elemento centrale della disciplina è la realizzazione degli interessi degli associati e dei soci, nonché il diritto a conseguire quota, proporzionale alla propria partecipazione, in caso di liquidazione).

La fondazione di partecipazione costituisce invece un modello atipico che porta a sintesi l’elemento personale, tipico delle associazioni, e l’elemento patrimoniale, caratteristico delle fondazioni, e trova la propria base giuridica nell’art. 1 del d.p.r. 361/2000 (che, recependo l’abrogato art. 12 cod. civ., afferma la possibilità di riconoscere la personalità giuridica non solo ad associazioni e fondazioni, ma anche ad “altre istituzioni di carattere privato”).

Altra elemento tipico delle fondazioni di partecipazione è la distinzione tra “fondo patrimoniale” e “fondo di gestione”, alimentato attraverso periodici contributi da parte dei partecipanti (o dai proventi di gestione della stessa fondazione). Mentre il primo comprende il fondo di dotazione, il secondo è costituito dai cespiti che derivano dalla contribuzione corrente dei partecipanti (o che derivano dalla gestione) che, mediante l’adesione alla fondazione, assumono un’obbligazione in tale senso.

Ove nel territorio di riferimento di un Ente locale operi una fondazione che svolge attività di utilità per la comunità locale, sia la Provincia che il Comune non potranno trascurare di avere rapporti con la stessa, soprattutto se la costituzione della fondazione è stata promossa dagli Enti locali per soddisfare esigenze di interesse per la comunità locale o, addirittura, di compiti degli Enti locali costitutori.

Il rapporto fra la Provincia ed i Comuni che hanno contribuito a dar vita alla fondazione relativa allo svolgimento dell’attività di interesse locale è regolamentato da una specifica convenzione. Qualora infatti la Fondazione svolga un servizio direttamente riconducibile agli interessi della Comunità locale, l’ente locale dovrà regolamentare in via preventiva, cioè prima dello svolgimento del servizio, le possibilità operative della fondazione e le modalità di preservarne il patrimonio.

La fondazione, per come disciplinata, è una scelta organizzativa che necessita di particolare accortezza da parte degli enti locali fondatori.

In particolare, in sede di costituzione, devono essere posti vincoli operativi, al fine di garantire l’equilibrio economico e finanziario dell’organismo, nonché il rispetto dei generali principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l’attività amministrativa.

Una volta che l’ente locale ha ritenuto di costituire una fondazione, il controllo che esso opera è canalizzato nelle forme previste e regolamentate in sede di costituzione della fondazione.

 


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