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Sicilia, del. n. 316 – Assorbimento personale dell’estinta IPAB: questione di massima


Un sindaco ha chiesto in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 34 della legge della Regione siciliana 22/1986 secondo cui, a seguito dell’estinzione di una IPAB, “i beni patrimoniali sono devoluti al Comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico”.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 316/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 dicembre, hanno evidenziato che la norma, nel disporre l’assorbimento, da parte del Comune, del personale già dipendente di un’IPAB, è suscettibile di generare un conflitto con le norme, sopravvenute, in materia di vincoli di spesa per il personale.

L’automatismo nell’assorbimento di personale, infatti, consentirebbe al Comune di prescindere dall’osservanza delle disposizioni volte al contenimento della spesa.

Analoga questione si è posta anche con riferimento all’estinzione delle IPAB della Regione Sardegna e della Regione Piemonte.

Secondo la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, in caso di scioglimento di un’IPAB con assorbimento del personale da parte del Comune, si applicano i limiti in materia di contenimento della spesa di personale, avendo tali limiti natura cogente, come statuito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con deliberazione n. 4/2012 (Piemonte, del n. 133/2014).

Al contrario, secondo la Sezione regionale di controllo per la Sardegna (del. n. 82/2013), nel caso in cui la normativa regionale preveda un trasferimento obbligato di personale, i vincoli di finanza pubblica trovano applicazione per gli esercizi successivi a quello in cui si verifica l’assorbimento.

In relazione agli esercizi successivi, ai fini del rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica, devono essere computate anche le maggiori spese derivanti dall’assorbimento obbligatorio di personale.

Soluzione, questa, condivisa dai magistrati siciliani che però hanno evidenziato anche un’altra problematica, relativa alla compatibilità di tale automatismo con una serie di principi inderogabili, quali, ad esempio, quello dell’accesso tramite pubblico concorso, sancito dall’articolo 97 della Costituzione.

Stando al tenore letterale della norma, infatti, l’assorbimento dovrebbe verificarsi anche quando il personale da assorbire non sia stato reclutato dall’ente di provenienza tramite concorso pubblico

Tenuto conto della rilevanza della questione, i magistrati contabili hanno rimesso la questione di massima alla Sezione Autonomie.

Si segnala il ns. seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre 2015

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 316-15


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