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Sardegna, deliberazione n. 82 – Estinzione IPAB e obbligo reintegro personale


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di calcolo delle spese di personale per l’ipotesi in cui, a seguito dello scioglimento di una IPAB, il relativo personale debba esser assorbito dall’amministrazione comunale.

In particolare l’ente ha chiesto se le spese del personale trasferito dall’ex IPAB, dichiarato estinto con decreto del Presidente della Giunta della Regione Sardegna, concorrano o meno al rispetto dei limiti imposti dall’articolo 76, comma 7 del d.l 112/2008 e dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 82/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 novembre, hanno evidenziato che la normativa di riferimento regionale, nel caso di specie l’articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 3/2008, impone alle amministrazioni locali di dar seguito all’assunzione di personale per via dell’estinzione delle IPAB e dispone al contempo il trasferimento all’amministrazione anche del patrimonio e delle funzioni del predetto ente nell’ambito di un più generale fenomeno di successione universale.

Come chiarito dai magistrati contabili, le limitazioni in materia di spesa di personale riguardano le ipotesi in cui l’amministrazione provveda, autonomamente, a disporre l’assunzione di personale ma non certo il caso in cui la normativa regionale imponga il trasferimento obbligato di personale, patrimonio e funzioni alle amministrazioni comunali, con evidenti riflessi di incremento (obbligato) sulla spesa di personale.

In tale ultima ipotesi risultano in radice inapplicabili nell’esercizio di riferimento, sia la previsione dell’articolo 76, comma 7 del d.l. 112/2008, il quale dispone che “è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”, sia l’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, nella parte in cui impone agli enti soggetti al patto di stabilità l’obbligo di assicurare la riduzione delle spese di personale.

Tuttavia, come evidenziato dai magistrati contabili, “il solo etero-finanziamento della spesa di personale sostenuta per il trasferimento (obbligato) di personale, non potrà di per sé escludere la necessità di rispettare le già citate disposizioni per gli anni a venire e dunque giustificare la legittimità di ulteriori assunzioni, discrezionalmente effettuate dall’amministrazione comunale, o disattendere l’obbligo di riduzione delle spese di personale. Dovrà invece considerarsi che negli esercizi successivi è venuto a mutare, per via delle predette assunzioni, sia l’insieme delle funzioni ordinariamente esercitate da parte dell’Amministrazione in conseguenza dello scioglimento delle IPAB sia l’aggregato complessivo “spesa di personale” ai fini del confronto storico operato dalle norme e comunque ai fini del rispetto della normativa che ha come obiettivo il contenimento della spesa”.

 


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