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Piemonte, deliberazione n. 133 – Reinternalizzazione personale IPAB e costituzione fondazione


Un sindaco ha chiesto se la spesa del personale trasferito al comune a seguito dello scioglimento di un’IPAB ex ECA (nella specie una Casa di riposo) concorra al rispetto dei limiti imposti dall’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 e dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

L’ente ha chiesto, inoltre, se sia possibile la creazione di una fondazione per la gestione della suddetta Casa di riposo.

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 133/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 luglio, hanno evidenziato che l’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008, che prevedeva il vincolo del rispetto del limite del 50% dell’incidenza della spesa di personale su quella di parte corrente, è stato abrogato dall’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014.

L’attuale limite assunzionale è fissato in una percentuale di spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente:

• 60% della spesa sostenuta per le cessazioni 2013 per le assunzioni 2014 e delle cessazioni 2014 per le assunzioni 2015;

• 80% della spesa sostenuta per le cessazioni 2015 per le assunzioni 2016 e delle cessazioni 2016 per le assunzioni 2017;

• 100% della spesa sostenuta per le cessazioni del 2017.

Permane altresì, nell’articolo 1, commi 557 e ss. della legge 296/2006, sia l’obbligo di riduzione delle spese di personale, anche con riferimento all’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, sia il concetto “lato” delle spese di personale, come tale ricomprendente “quelle sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente”.

I magistrati contabili hanno inoltre evidenziato che il legislatore è intervenuto nuovamente sull’articolo 18, comma 2 bis, del d.l. 112/2008 con l’articolo 4 del d.l. 66/2014,.

Dal 24 giugno 2014, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, tornano ad essere escluse dai divieti e dai limiti assunzioni stabiliti a carico degli enti locali.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la deroga è applicabile solo nel caso di gestione del servizio casa di riposo tramite azienda speciale o istituzione.

Al contrario, in caso di scioglimento di un’IPAB con reinternalizzazione del personale al comune, si applicano i limiti in materia di contenimento della spesa di personale previsti dall’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014 e dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

Infine, dal 1° gennaio 2014, l’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012 che prevedeva il divieto di istituire “enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica”, è stato abrogato.

Pertanto, non sussiste un divieto “a monte” per l’ente locale di istituire una fondazione per la gestione di una Casa di riposo.

Tuttavia, i magistrati contabili hanno ritenuto opportuno richiamare i principi che devono presiedere l’istituzione e la gestione di una fondazione da parte del comune, anche al fine di evitare che la fondazione venga utilizzata come strumento di elusione degli obblighi finanziari gravanti sull’Ente locale.

In particolare, sono state richiamate le seguenti deliberazioni:

– sulle caratteristiche essenziali che connotano le fondazioni e sulla verifica entro quali limiti le stesse siano compatibili con le esigenze rappresentate dall’Ente locale: sez. contr. Lombardia, del. 1139/2009 e “Relazione sulle esternalizzazioni degli Enti locali della Regione Lombardia”, approvata con delibera della Sezione Regionale di controllo della Lombardia n. 1088/2009;

– in merito ai rapporti patrimoniali tra Enti locali e fondazioni che svolgono la loro attività sul territorio di riferimento e, in particolare sulla possibilità di erogare contributi: Sez. contr. Lombardia, del. 10/2009; sulla possibilità per l’Ente locale di ripianare le perdite di una fondazione: Sez. controllo Piemonte, del. 24/2012;

– in ordine ai rapporti tra l’Ente locale e una costituenda fondazione di diritto privato per la gestione di una casa di riposo: Sez. controllo Piemonte, del. 409/2012.

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione del personale, alla luce delle novità introdotte dal d.l. 90/2014 verranno trattate nel seminario Decreto p.a.: le novità in materia di personale per gli enti locali  in programma a Firenze il 18 luglio 2014.

 


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