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Autonomie, del. n. 31 – Gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate: le linee guida della Corte dei conti


La Corte dei conti, sezione Autonomie, ha adottato la deliberazione 31/2015 concernente le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal Tuel e del d.lgs. 118/2011.

La magistratura contabile aveva già fornito, con la deliberazione 4/2015, indicazioni di principio ed operative in merito alla fase di avvio del processo di armonizzazione del sistema di contabilità degli enti territoriali.

In particolare, tra i primi adempimenti richiesti agli enti locali per l’avvio della riforma contabile, il punto 10.6 in materia di “determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015” prevede che all’avvio dell’esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione, o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell’elenco dei residui, gli enti locali comunichino formalmente al proprio Tesoriere l’importo degli incassi vincolati al 31 dicembre 2014.

Con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra:

• entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall’art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel;

• entrate vincolate ai sensi dell’art. 187, comma 3 ter, lett. d);

• entrate con vincolo di destinazione generica.

Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 (utilizzo di entrate vincolate) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del Tuel, per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa.

Dette risorse devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo, sia per l’esatta determinazione dell’avanzo vincolato.

Pertanto, le entrate vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) possono essere utilizzate, in termini di cassa, anche per il finanziamento di spese correnti, previa apposita deliberazione della giunta, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222, e cioè entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (salvo quanto previsto per gli enti in dissesto dal comma 2 bis del medesimo articolo).

I relativi movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

L’utilizzo di somme vincolate riduce di pari misura il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

L’esistenza in cassa di somme vincolate comporta che siano prioritariamente utilizzate, nei limiti e con le modalità anzi dette, prima di far ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

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Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 31-15

 


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