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Sicilia, del. n. 307 – Organo di revisione nei comuni in Sicilia


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla composizione del collegio dei revisori dei conti, in particolare sull’applicabilità in Sicilia del comma 3 dell’articolo 234 del Tuel che prevede la presenza di un revisore unico per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

L’ente ha premesso di aver nominato l’organo di revisione in composizione monocratica e che successivamente il revisore ha richiesto l’integrazione di altri due componenti.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 307/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 novembre, hanno ribadito che la normativa vigente nella Regione siciliana non consente la nomina del revisore unico.

Secondo i magistrati contabili la modificazione, nella composizione del collegio, apportata dall’art. 1, comma 732, della legge 296/2006 non trova applicazione per gli enti locali siciliani in quanto non espressamente recepita.

Pertanto, trattandosi di regolarizzare una situazione di per sé illegittima, l’ente può procedere all’integrazione o al rinnovo dell’organo di revisione in via immediata, senza attendere la naturale scadenza del mandato.

La scelta tra l’integrazione e il rinnovo totale resta ovviamente rimessa all’ente, sia perché rientra nella sua discrezionalità, sia in quanto appare inevitabilmente condizionata dalle specifiche clausole contrattuali sottoscritte al momento del conferimento dell’incarico professionale in corso (corte dei conti, sez. Sicilia, del. n. 172/2015 e 264/2015).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 307-15

 


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