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Sicilia, del. n. 172 – Nomina collegio revisori dei conti


Sicilia del. 172_2015

Un Sindaco ha chiesto un parere in ordine alla modalità di nomina del collegio dei revisori dei conti ed alla sua composizione, ritenendo non sufficientemente chiara la normativa applicabile ai comuni la cui popolazione sia compresa tra i cinquemila ed i quindicimila abitanti).

La questione concerne l’applicabilità in Sicilia del comma 3 dell’art. 234 del TUEL, che prevede la presenza di un revisore unico per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, anziché 5000 prima della novella legislativa e, conseguentemente, se la stessa abbia immediata applicazione in Sicilia per il rinvio dinamico previsto dall’art. 55, comma 1, della legge 142/1990, che prevede un’espressa riserva a favore della legge statale in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali o se, al contrario, prevalga la legislazione regionale e quindi il testo originario dell’art. 57 della citata legge 142 in quanto recepito materialmente in Sicilia.

Sulla questione si sono affermate due interpretazioni contrastanti, da una parte la magistratura amministrativa ritiene applicabile direttamente anche in Sicilia la disciplina in ordine alla composizione monocratica dell’organo di revisione nei comuni fino a 15.000 abitanti (Cons. Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent. 402/2013).

Dall’altra, la magistratura contabile ritiene che tale disciplina non sia immediatamente e direttamente applicabile agli enti locali della Regione Siciliana.

Secondo i magistrati contabili “l’ordinamento degli enti locali della Regione siciliana trova la sua disciplina contabile fondamentale nelle disposizioni di carattere generale contenute nell’art. 55 della legge n. 142 del 1990 (bilancio e programmazione finanziaria), integralmente e staticamente recepito dalla legge regionale n. 48 del 1991 (art.1, comma 1, lett. i). A tale normativa, comunque, si affiancano le disposizioni di maggiore dettaglio di cui ai Titoli da I a VI della Parte seconda del TUEL che hanno valorizzato, fermo restando il nucleo essenziale dell’art. 55 della legge n. 142, l’evoluzione del diritto contabile pubblico vivente”.

La normativa della revisione economico – finanziaria è stata inclusa dal legislatore nell’ambito dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, sebbene la stessa, sotto il profilo sostanziale, si sia limitata a prevedere l’istituzione di un apposito organo di controllo interno, necessario e non di governo, specificamente deputato a tale attività.

Ciò induce a ritenere che tale normativa, più che all’ordinamento contabile in senso stretto, sia più aderente all’organizzazione degli enti territoriali e, pertanto, è da ricondurre all’ordinamento generale degli enti locali, relativamente al quale la Regione siciliana possiede potestà legislativa esclusiva ai sensi degli artt. 14, lett. o), e 15, commi 2 e 3, dello Statuto speciale.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, la modificazione, nella composizione del collegio, apportata dall’art. 1, comma 732, della legge 296/2006 non trova applicazione per gli enti locali siciliani.

 


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