Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che consente “l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.
I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 396/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 ottobre, hanno ribadito che:
• solo i budget 2015/ 2016 (derivanti anche dalle cessazioni dei trienni precedenti il 2014 e 2015) sono soggetti ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale (Sezione Autonomie, del. n. 26/2015);
• “il riferimento “al triennio precedente” è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni (Sezione Autonomie, del. n. 28/2015).
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CC Sez. controllo Toscana del. n. 396-15