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Lombardia, del. n. 242 – Limiti di spesa per gli enti di nuova istituzione a seguito di fusione


Un sindaco ha chiesto se gli enti di nuova istituzione a seguito di fusione, con rapporto spesa di personale/spesa corrente superiore al 30%, siano soggetti al limite dato dal comma 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile estendere la deroga relativa alla non computabilità delle spese del personale provinciale ricollocato, espressamente prevista dal comma 424, dell’art. 1, della legge 190/2014 relativamente al solo comma 557 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, all’analoga disposizione contenuta nel successivo comma 562 relativo agli enti non soggetti a Patto di stabilità.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 242/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 luglio, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 19/2015 che ha fornito un’interpretazione estensiva della deroga, ritenendola applicabile anche rispetto al disposto del successivo comma 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006, che riguarda, come noto, gli enti non soggetto a Patto (si veda anche Corte dei conti Lombardia, del. n. 87/2015).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo, Lombardia, del. n. 242_2015

 


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