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Lombardia, deliberazione n. 87 – Enti di nuova istituzione a seguito di fusione: limiti di spesa


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 450, della legge 190/2014 che ha introdotto una disciplina derogatoria finalizzata ad agevolare i procedimenti di fusione dei comuni.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile considerare come parametro il valore medio del triennio 2011/13 (meno penalizzante per gli enti virtuosi che si sono fusi e, dunque, più in linea con la ratio del provvedimento), invece che la spesa per il personale dell’esercizio antecedente alla fusione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 87/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 marzo, hanno evidenziato che la norma è chiara nel fissare come parametro di riferimento la spesa di personale complessivamente sostenuta nell’anno precedente la fusione dai singoli Enti partecipanti a tale procedimento di aggregazione.

Relativamente al secondo quesito, relativo alla possibilità di estendere la portata derogatoria prevista dal comma 424, dell’articolo 1, della legge 190/2014 (finalizzata a destinare tutte le risorse per le assunzioni alla ricollocazione del personale soprannumerario della Provincia) anche rispetto al disposto del successivo comma 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, che riguarda, come noto, gli enti non soggetto a Patto, i magistrati contabili hanno rimesso la questione alla Sezione Autonomie.

 


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