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Piemonte, del. n. 107 – Compensi amministratori di società partecipate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 135/2012, come modificato dal d.l. 90/2014, secondo cui “A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”.

In particolare l’ente ha chiesto quale sia il significato da attribuire alla locuzione “costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013” qualora il C.d.A. sia formato da consiglieri privi di compenso, perché amministratori di enti locali, e da consiglieri pagati.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 107/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno ricordato che la norma fa riferimento ai “consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato”, i cui componenti non possono essere in misura superiore a 3.

Per tali consigli si applica la logica dei tagli lineari, prendendo a riferimento il parametro offerto dal costo sostenuto nell’anno 2013.

Il concetto di “costo sostenuto” impone di includere nella base di calcolo i soli membri del consiglio di amministrazione aventi diritto ad un compenso, rispetto ai quali possa configurarsi un “costo sostenuto”.

Non è possibile, pertanto, propendere per un’interpretazione diretta a computare nella base di calcolo anche i compensi figurativi (cioè quelli astrattamente spettanti ai consiglieri in realtà non aventi diritto).

Tale soluzione risulta in linea con l’intenzione del legislatore di perseguire la contrazione dei costi degli apparati di strutture latamente pubblicistiche, incentivando la nomina di amministratori non aventi diritto al compenso.

L’inciso “ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche” mira a rafforzare l’effettività del limite di spesa, tenendo ad evitare intenti elusivi perseguiti mediante l’attribuzione di incarichi ulteriori agli stessi amministratori.

Secondo i magistrati contabili “è ragionevole ritenere che la locuzione in esame debba comprendere qualunque ulteriore incarico assegnato agli amministratori societari per il quale venga corrisposto un autonomo compenso. E’ chiaro, peraltro, che deve pur sempre trattarsi di incarichi riferibili alla gestione societaria in senso lato”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo, Piemonte del. n. 107_15


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