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Liguria, deliberazione n. 35 – Disciplina incentivi: principio della non retroattività della legge


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla efficacia temporale della nuova disciplina degli incentivi alla progettazione interna di opere o lavori, introdotta dal d.l. 90/2014, in particolare sull’incidenza di tali modifiche sui rapporti originati sotto la previgente regolamentazione.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 35/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 aprile, hanno ribadito che l’irretroattività della legge costituisce un principio di salvezza di un diritto acquisito, purché se ne dimostri l’avvenuta insorgenza.

Pertanto, in ossequio al principio della non retroattività della legge e al principio di competenza, l’amministrazione può oggi liquidare secondo la precedente disciplina gli incentivi riferiti a lavori e opere portate a compimento, compresa la fase del collaudo, prima della data del 19 agosto 2014 (Corte dei conti, sez. contr. Liguria, del. n. 73/2015).

Di conseguenza, anche il dirigente potrà beneficiare degli incentivi per le attività compiute fino a tale data.

Allo stesso modo, anche il nuovo tetto complessivo annuo previsto dalla legge per i c.d. “incentivi alla progettazione” (50% del trattamento economico complessivo annuo lordo), è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti dopo il 19 agosto 2014 (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 11/2015).

Si ricorda che le problematiche in materia di personale saranno oggetto di approfondimento nel seminario “Personale: le novità della legge di stabilità 2015”in programma a Firenze l’8 maggio 2015


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