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Autonomie, deliberazione n. 11 – Incentivo: importo massimo erogabile al dipendente


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 11/2015, pubblicata sul sito il 27 marzo, hanno chiarito che l’obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, nel corso dell’anno, l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 114/2014).

La sezione Autonomie è intervenuta a seguito della questione sollevata dalla Corte dei Conti della Liguria con la deliberazione 75/2014, in merito alla corretta applicazione della nuova disciplina sugli incentivi alla progettazione interna introdotta dal d.l. 90/2014, in particolare se la disposizione che impone di non superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo sia applicabile solo per il pagamento degli incentivi riferiti alle attività tecnico professionali espletate dopo il 19 agosto 2014, oppure si tratti di norma immediatamente operante su tutte le liquidazioni effettuate dopo tale data, anche se riferite a lavori e opere portate a compimento prima.

La disciplina degli incentivi alla progettazione per il personale tecnico interno agli enti locali è stata fortemente modificata dalla legge di conversione del d.l. 90/2014.

Una delle novità introdotte è quella riguardante il metodo di calcolo dell’ammontare massimo dell’incentivo attribuibile ad uno stesso dipendente, non più con riferimento al singolo incentivo, che secondo il vecchio sistema (comma 5, dell’art. 92 ora abrogato dall’art. 13 bis del d.l. 90/2014) non poteva superare l’importo del rispettivo trattamento economico annuo lordo, ma con riferimento ad un tetto complessivo annuo, che somma tutti gli incentivi attribuiti ad uno stesso dipendente nel corso dell’anno anche da diverse amministrazioni e che, complessivamente, non deve superare il 50% del trattamento economico annuo lordo di quel dipendente.

Il legislatore non ha previsto una specifica disposizione che regolamenti la fase di passaggio della vecchia alla nuova disciplina in materia di riparto del fondo per la progettazione.

La magistratura contabile è concorde sul fatto che la nuova disciplina non sia applicabile retroattivamente, non essendo norma di interpretazione autentica.

Tuttavia, sono state fornite interpretazioni contrapposte in merito all’individuazione della linea di demarcazione fra la vecchia e la nuova regolamentazione

Secondo la sezione Lombardia (del. 300/2014) il diritto al compenso nasce dal compimento dell’attività.

La sezione Basilicata (3/2015), invece, ha individuato nel momento dell’approvazione dell’opera il riferimento temporale per la scelta della disciplina da applicare.

Con la conseguenza che il momento da prendere in considerazione per determinare il sorgere del diritto all’incentivo non è l’aggiudicazione dell’opera o del lavoro, ma la sua approvazione e il suo inserimento nei documenti di programmazione e di bilancio, secondo le disposizioni dell’articolo 128 del d.lgs. 163/2006 e del Tuel.

La sezione Autonomie ha chiarito che il riferimento contenuto nella norma al momento della corresponsione (“gli incentivi complessivamente corrisposti”), che privilegia l’aspetto prettamente contabile, potrebbe comportare, di fatto, il rischio di disparità di trattamento.

La soluzione che fa leva esclusivamente sul momento della liquidazione risulta, peraltro, legata a tempistiche che esulano, del tutto, dalla disponibilità del beneficiario e che, specificatamente, attengono alla fase della gestione di cassa.

Pertanto, il nuovo tetto complessivo annuo previsto dalla legge per i c.d. “incentivi alla progettazione”, si applica alle attività espletate dopo il 19 agosto 2014.

 


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