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Campania, deliberazione n. 232 – Ricorso al lavoro flessibile dopo il d.l. 90/2014


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in particolare se per le assunzioni flessibili trovi applicazione, in ogni caso, il limite della nella spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 232/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 novembre, hanno evidenziato che anche a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 90/2014, gli enti che hanno osservato le disposizioni dei commi 557 e 562 dell’articolo 1, della legge 296/2006 sono comunque vincolati alla spesa sostenuta nell’esercizio 2009 per le medesima finalità.

Nello stesso senso, Corte dei conti, sez. contr. Puglia, del. n. 179/2014.

Opposta interpretazione è stata fornita dalla Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, con la deliberazione 264/2014, secondo cui, al contrario, gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, non sono tenuti al rispetto del limite della spesa sostenuta nel 2009.

 


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