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Puglia, deliberazione n. 179 – Lavoro flessibile e d.l. 90/2014: interpretazioni contrastanti


Un sindaco ha chiesto se gli enti in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della legge 296/2006 siano comunque tenuti ad osservare il limite della spesa complessiva sostenuta per lavoro flessibile nell’anno 2009.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 179/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 ottobre, hanno confermato il proprio orientamento già espresso con la deliberazione n. 174/2014 secondo cui, anche a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 90/2014, per gli enti che hanno osservato le disposizioni dei commi 557 e 562 dell’articolo 1, della legge 296/2006, permane comunque la vigenza del seguente disposto normativo: ”resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.

Opposta interpretazione è stata fornita dalla Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, con la deliberazione 264/2014.

 


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