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Piemonte, deliberazione n. 197 – Progettazione: niente compenso incentivante al Rup


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla nuova disciplina sui compensi incentivanti introdotta dal d.l. 90/2014, in particolare se sia possibile il riconoscimento del diritto agli incentivi al RUP nel caso di progettazione affidata all’esterno dell’ente, pur in presenza dello svolgimento interno di altre fasi della realizzazione dell’opera (nello specifico, direzione lavori e collaudo).

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 197/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 ottobre, hanno evidenziato che la modifica di maggior sostanza, introdotta dal d.l. 90/2014, attiene alle modalità di determinazione della provvista per l’erogazione degli incentivi: mentre in precedenza la determinazione del compenso e la sua ripartizione avveniva per ogni singola opera o lavoro appaltato, nell’attuale previsione normativa le risorse destinate, in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro, vengono fatte confluire in un apposito “Fondo per la progettazione e l’innovazione”.

Le modalità e i criteri di ripartizione, nello specifico, sono demandati ad un apposito regolamento dell’amministrazione.

Al di là delle modalità di collazione delle risorse, i parametri normativi per l’erogazione sono rimasti i medesimi: la ripartizione avviene “tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione”.

In particolare, i magistrati contabili hanno ribadito che la norma, laddove circoscrive il compenso al responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, “àncora chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell’atto sia avvenuta all’interno dell’ente. Qualora sia avvenuta all’esterno non è idonea a far sorgere il diritto di alcun compenso in capo ai dipendenti degli uffici tecnici dell’ente”.

In sostanza, qualora l’attività venga svolta all’esterno, non sorgendo il presupposto per la ripartizione di un incentivo fra i vari dipendenti dell’ufficio non vi è neppure un autonomo diritto del responsabile del procedimento ad ottenere un compenso per un’attività che, al contrario, rientra fra i suoi compiti e doveri d’ufficio (corte dei conti, sez. contr. Piemonte, del. 434/2013 e 290/2012).

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014.

 


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