Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sicilia, deliberazione n. 107 – Corte Costituzionale 219/2013: conseguenze


Un sindaco ha chiesto se a seguito della sentenza 219/2013 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 7 del d.lgs. 149/2011, il provvedimento con il quale sono state rideterminate le indennità di funzione ed i gettoni di presenza dei Consiglieri, con una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010, deve ritenersi automaticamente nullo, con conseguente obbligo dell’amministrazione comunale di reintegrare la perdita patrimoniale degli interessati cagionata in forza del provvedimento medesimo.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 107/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 ottobre, hanno ribadito che la sentenza della Corte Costituzionale 219/2013 ha efficacia strettamente limitata alla norma caducata (articolo 7 del d.lgs. 149/2011) e per le sole Regioni a Statuto speciale e Province autonome (Corte dei Conti Sicilia, del. 80/2014 e 101/2014).

Come evidenziato dai magistrati contabili, tale norma ha perso efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, con conseguenze che si ripercuotono sugli effetti già spiegati dalla stessa, col solo limite costituito dai rapporti già regolati in via definitiva, quali sono quelli regolati da sentenze passate in giudicato o da atti amministrativi che siano divenuti definitivi o da rapporti per i quali siano decorsi i termini di prescrizione o di decadenza.

Fermi restando tali limiti, pertanto, le riduzioni delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali delle sole Regioni a statuto speciale e Province autonome effettuate in applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 149/2011, limitatamente alle annualità ricadenti nel perimetro temporale di vigenza della relativa disciplina, “si reputano ripetibili a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale”.

La ripetibilità, tuttavia, è da intendersi strettamente limitata alle decurtazioni effettuate in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, mentre non sono ripetibili le riduzioni effettuate sulla base di altre norme, precedenti o successive, diverse dall’articolo 7 del d.lgs. 149/2011, benché ripetitive di quelle dichiarate illegittime, in quanto non travolte dalla pronuncia della Consulta.

Infine, i magistrati contabili hanno osservato che tra la legge e l’atto amministrativo non esiste un rapporto di consequenzialità (Adunanza Plenaria, sentenza 8/1963), pertanto, l’atto emanato sulla base di una legge incostituzionale è annullabile, non nullo.

Allo stesso modo, la perdita di efficacia della norma dichiarata incostituzionale non investe i rapporti già regolati in via definitiva.

Gli atti amministrativi adottati sotto la vigenza della fonte primaria decaduta possono essere rimossi soltanto attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione ovvero, sussistendone i presupposti, per mezzo dell’esercizio dell’autotutela.

Ove l’atto non è impugnato o è impugnato fuori dai termini, lo stesso continuerà ad avere efficacia.

I magistrati contabili hanno quindi chiarito che:

– l’ente non ha l’obbligo reintegrare le diminuzioni patrimoniali dei consiglieri comunali, trattandosi di provvedimento non impugnato e relativo a rapporti ormai esauriti;

– il provvedimento, in quanto fondato su una norma dichiarata illegittima potrebbe essere suscettibile di annullamento in autotutela, in presenza dei presupposti fissati dall’articolo 21 nonies della legge 241/1990.

In particolare, i magistrati contabili hanno osservato che il mero fatto della dichiarazione dell’illegittimità costituzionale della norma non giustifica di per sé l’annullamento in autotutela del provvedimento basato su di essa e non fa sorgere alcun obbligo in capo al Comune di provvedere alle reintegrazioni patrimoniali.

 


Richiedi informazioni