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Sicilia, deliberazione n. 101 – Mancato rispetto del patto e sentenza Corte Cost. 219/2013


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale 219/2013, in merito alle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità negli anni antecedenti all’entrata in vigore della norma dichiarata incostituzionale, ed in particolare, sulle indennità di funzione relative all’anno 2010 per mancato rispetto del patto anno 2009.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 101/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° ottobre, hanno ricordato che la sentenza della Corte Costituzionale 219/2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, limitatamente peraltro alle sole Regioni a Statuto speciale e Province autonome, dell’articolo 7 del d.lgs. 149/2011, il quale disponeva: “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza: e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010”.

Come evidenziato dai magistrati contabili, tale norma, dichiarata incostituzionale, ha perso la propria efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, con conseguenze che si ripercuotono sugli effetti già spiegati dalla stessa, col solo limite costituito dai rapporti già regolati in via definitiva, quali sono quelli regolati da sentenze passate in giudicato o da atti amministrativi che siano divenuti definitivi o da rapporti per i quali siano decorsi i termini di prescrizione o di decadenza.

Fermi restando tali limiti, pertanto, le riduzioni delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali delle sole Regioni a statuto speciale e Province autonome effettuate in applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 149/2011, limitatamente alle annualità ricadenti nel perimetro temporale di vigenza della relativa disciplina, “si reputano ripetibili a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale”.

La ripetibilità, tuttavia, è da intendersi strettamente limitata alle decurtazioni effettuate in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, mentre non sono ripetibili le riduzioni effettuate sulla base di altre norme, precedenti o successive, diverse dall’articolo 7 del d.lgs.  149/2011, benché ripetitive di quelle dichiarate illegittime, in quanto non travolte dalla pronuncia della Consulta.


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