Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla legittimità di iniziative transattive di una società interamente controllata dall’ente locale in merito al reintegro di alcuni dipendenti a seguito della soccombenza della società in giudizio con corresponsione dell’indennità a titolo di risarcimento danno.
I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 102/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° ottobre, hanno ribadito che:
- l’eventuale reintegrazione in servizio, a qualsiasi titolo, di dipendenti licenziati non può che essere considerata come “nuova assunzione”;
- una pronuncia giurisdizionale che obbliga alla riassunzione non può essere disattesa;
- l’ordine del giudice di riassunzione del dipendente non consente all’ente di derogare i vincoli posti dalla normativa;
- ogni valutazione in merito al reintegro di ex dipendenti non può che rientrare nella discrezionalità e nella responsabilità dell’ente.
A tal proposito si richiamano i principi enunciati nei pareri resi dalla Corte dei Conti Sezioni riunite per la Regione siciliana, del. n. 64 e 65 del 2012 e sezione di controllo per la Lombardia, del. n. 90/2014.
Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014