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Sicilia, deliberazione n. 102 – Obbligo di reintegro di dipendenti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla legittimità di iniziative transattive di una società interamente controllata dall’ente locale in merito al reintegro di alcuni dipendenti a seguito della soccombenza della società in giudizio con corresponsione dell’indennità a titolo di risarcimento danno.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 102/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° ottobre, hanno ribadito che:

  • l’eventuale reintegrazione in servizio, a qualsiasi titolo, di dipendenti licenziati non può che essere considerata come “nuova assunzione”;
  • una pronuncia giurisdizionale che obbliga alla riassunzione non può essere disattesa;
  • l’ordine del giudice di riassunzione del dipendente non consente all’ente di derogare i vincoli posti dalla normativa;
  • ogni valutazione in merito al reintegro di ex dipendenti non può che rientrare nella discrezionalità e nella responsabilità dell’ente.

A tal proposito si richiamano i principi enunciati nei pareri resi dalla Corte dei Conti Sezioni riunite per la Regione siciliana, del. n. 64 e 65 del 2012 e sezione di controllo per la Lombardia, del. n. 90/2014.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014

 


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