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Gare: il documento di identità scaduto configura una mera irregolarità


La produzione della fotocopia di un documento d’identità scaduto configura una mera irregolarità, dalla quale non può farsi discendere l’annullamento dell’aggiudicazione all’offerta risultata migliore.

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia, sez. I, con la sentenza n. 2392 del 25 settembre 2014.

Tale pronuncia conferma il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui tale irregolarità è suscettibile di regolarizzazione, mediante produzione di un documento in corso di validità o dell’autodichiarazione attestante l’invarianza dei dati contenuti nel documento d’identità scaduto (Tar Lazio, sentenza n. 9376/2013; Tar Campania, sentenza n. 1691/2013).

Infatti, secondo l’articolo 71 del d.p.r. 445/200 “qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili di ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione darà notizia all’interessato di tale irregolarità”, dopo di che “questi sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione e solo in mancanza il procedimento non avrà seguito”.

E nel caso di mancata allegazione del documento alle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede partecipazione?

La stazione appaltante, a seguito delle novità introdotte dal d.l. 90/2014, dovrà applicare, in questo caso, la sanzione pecuniaria?

Questa e tante altre risposte saranno fornite nel seminario “Appalti: la gestione delle procedure alla luce del d.l. 90/2014”, in programma a Firenze il 6 novembre 2014, nel corso del quale verranno analizzate le implicazioni procedurali delle nuove norme, anche attraverso un’analisi approfondita delle casistiche, ai fini di una corretta impostazione e conduzione delle gare.

 


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